L’assenza personale di una delle parti comporta l’inesistenza della procedura di mediazione così come prevista dal d. lgs 28/2010 e, quindi, l’improcedibilità della domanda.
Grava sul mediatore, sul quale incombe l’onere di verificare e di garantire la puntuale osservanza della procedura, adottare ogni opportuno provvedimento, ad esempio disponendo un rinvio del primo incontro e sollecitando la comparizione personale della parte eventualmente assente.
Tribunale di Pordenone – Sentenza 10.3.2017
L’assenza personale della parte rende inesistente la mediazione
Pubblicato il 10 Marzo 2017
