LA COMUNICAZIONE DELL’AVVIO DELLA PROCEDURA ALLA PARTE O ALL’AVVOCATO?
Il nuovo art. 5 quater nel D.lgs 28/2010 nel disciplinare la mediazione delegata, non dispone alcunché circa la modalità di convocazione innanzi l’organismo di mediazione prescelto, o meglio non indica una modalità diversa da quella prevista per la mediazione preventiva o volontaria, ed ovvero che la comunicazione del primo incontro vada recapitato direttamente alla parte. Tale indirizzo è apprezzatamente diffuso dai giudici del merito che richiamano la funzione della comunicazione della mediazione, cioè quella di invitare innanzitutto la parte privata al tavolo della procedura e non al procuratore costituito nel giudizio a quo (Tribunale di Torre Annunziata, sez. I, 21.02.2023, sentenza n. 529; Tribunale di Palermo, sentenza n. 3903 del 5 settembre 2019, Tribunale di Cremona con sentenza del 1.7.2021).

In tale direzione si è orientata finanche la Corte Appello di Napoli con la sentenza n. 586/2024 secondo cui “…informare la parte personalmente perché possa partecipare all’incontro di mediazione (assistita dall’avvocato) è sicuramente sempre preferibile e che anche quando il processo sia già pendente la comunicazione venga effettuata direttamente alla parte personalmente.”
Prudenza vuole, dunque, che la Segreteria dell’Organismo invii la comunicazione della mediazione sia alla parte personalmente, sia presso il domicilio del legale incaricato per la difesa processuale costituito nel giudizio. A ben vedere, la comunicazione sarebbe sufficiente al legale costituito in giudizio solo se la procura alle liti processuale contenesse anche il mandato dell’assistenza tecnica dell’eventuale connessa procedura demandata. Ma tale evenienza è certamente nota solo al chiamato, e alla parte istante laddove il proprio legale abbia verificato che la procura alle liti contenga anche l’assistenza tecnica mediazione.
Si ritiene, in definitiva, scelta prudente e necessaria comunicare l’invito all’incontro di mediazione demandata direttamente alla parte ed anche al suo difensore, affinché si raggiunga la concreta partecipazione delle parti per un effettivo confronto sulle vicende oggetto del processo, vero obbiettivo dlela riforma Cartabia.
