LA MEDIAZIONE TELEMATICA DOPO LA RIFORMA CARTABIA
articolo pubblicato su Gazzetta Forense

a cura di Marino Iannone[1]
abstract
This paper aims to deepen all the aspects related to the methods of meeting the participants in civil and commercial mediation, considered by the national legislator as a preventive tool for citizens, mandatory in some matters, for the resolution of civil and commercial disputes. In particular, a comparison between the original discipline provided for by Legislative Decree 28/2010 up to that established after Legislative Decree 216 of 27.12.2024, published in the Official Gazette of 10.01.2025 (corrective to Cartabia); the function of the mediator as a minor authenticator of the documents drawn up before him. Digital Signing methods and signature time
keywords
Alternative solutions to civil disputes – Civil and commercial mediation – Civil mediator – Telematic mediation Remote meetings – Authentication of the mediator –
abstract
Il presente contributo intende approfondire tutti gli aspetti riferiti alle modalità di incontro dei partecipanti alla mediazione civile e commerciale, considerata dal legislatore nazionale strumento preventivo per i cittadini, obbligatorio in alcune materie, per la risoluzione delle liti civili e commerciali. In particolare, un confronto tra la disciplina originaria prevista dal Dlgs 28/2010 sino a quella fissata dopo il D.lgs. 216 del 27.12.2024, pubblicato su G.U. del 10.01.2025 (correttivo alla Cartabia); la funzione del mediatore come autenticatore minore degli atti formatisi innanzi a se. Le modalità di firma ed il tempo della firma
parole chiave
Soluzioni alternative alle liti civili– mediazione civile e commerciale – mediatore civile – mediazione telematica incontri da remoto– autenticazione del mediatore –
SOMMARIO – 1. La mediazione telematica. Cos’è – 2 Disciplina originaria del d.lgs. n. 28 del 2010 – 3. La modalità telematica durante la pandemia COVID – 3.1 Gli incontri di mediazione – 3.2 La verbalizzazione – 4. La legge delega di riforma del processo civile – 5. La mediazione telematica la Riforma Cartabia e il correttivo – 5.1 Le tre tipologie di modalità di incontro di mediazione – 5.2. Il diritto di ciascuna parte di chiedere di partecipare da remoto. – 5.2.1. il consenso sulla modalità di svolgimento telematico 5.3. La verbalizzazione degli incontri e la sottoscrizione del verbale – 5.3.1. Confronto con il processo civile e la negoziazione assistita – 6. La funzione del mediatore nella certificazione della sottoscrizione nei verbali telematici – 6.1. La funzione della autentica del mediatore nell’incontro da remoto – 6.2. La rilevanza dell’autentica del mediatore – 6.3 La modalità di firma ed il tempo della firma – 7. Conclusioni.
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LA MEDIAZIONE TELEMATICA
La mediazione telematica è la modalità con cui è possibile effettuare un procedimento di mediazione civile e commerciale previsto dal decreto legislativo n. 28 del 2010 attraverso modalità elettroniche e telematiche in ogni sua fase; modalità che ha ricevuto un suo perimetro anche con la normativa europea in materia di Online Dispute Resolution (ODR), ed in particolare con il Regolamento europeo (UE) N. 524/2013 del parlamento europeo del 21 maggio 2013.
Gli articoli 8bis e 8ter del D.lgs. 28/2010, introdotto dal Dlgs 147/2022, hanno dato nuova e stabile disciplina alla mediazione telematica, strumento a cui gli O.d.m. devono essere predisposti e che devono adoperare obbligatoriamente se i partecipanti sono dotati degli strumenti necessari per potervi accedere.
La novella ha definitivamente chiarito la disciplina dlela modalità telematica con due importanti effetti ed ovvero il primo, riguardante la modalità di svolgimento del procedimento (e.g., il deposito della domanda, le comunicazioni alle parti, lo svolgimento degli incontri di mediazione); il secondo, inerente agli atti per il procedimento, e del procedimento le modalità di documentazione del procedimento di mediazione (“fascicolo” della mediazione).
Per comprendere al meglio il presente ed il futuro della mediazione telematica occorre rileggere come abbia avuto origine questa modalità di incontro tra tutti gli attori degli incontri di mediazione e come si è sviluppata sino ad oggi[2], sino a svolgere un ruolo cruciale nel promuovere una giustizia più efficiente e accessibile[3].
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LA DISCIPLINA ORIGINARIA DELLA MODALITÀ TELEMATICA PREVISTA DAL D.LGS. N. 28 del 2010.
La mediazione telematica era già disciplinata nel decreto legislativo n. 28 del 2010, e dunque nel decreto ministeriale n. 180 del 2010[4], vigente sino alla Cartabia.
In base all’art. 3 comma 4 del d.lgs. n. 28 del 2010 “la mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell’organismo”. Dunque, era possibile incontrarsi con la modalità telematica purché il regolamento dell’organismo lo avesse previsto e concorressero altri requisiti come l’utilizzo di hardware e software dedicati. Sin dagli albori della norma istitutiva le parti avevano l’onere di verificare se il Regolamento dell’organismo a cui volevano rivolgersi, o presso il quale erano stati convocati, prevedesse la modalità telematica. A tal scopo, il Ministero della Giustizia aveva predisposto un articolato contenente le caratteristiche che avrebbe dovuto avere la piattaforma telematica per gli Organismi di mediazione che prevedevano lo strumento telematico.
Il Regolamento doveva prevedere, da un lato, che le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall’organismo, garantissero la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati[5]; dall’altro che l’accesso alla mediazione non potesse svolgersi “…esclusivamente attraverso modalità telematiche” [6].
In pratica, la mediazione telematica era possibile soltanto se prevista dal regolamento che, però, mai avrebbe potuto prevedere come unica possibilità di svolgimento quella elettronica-telematica.
Fino a prima della “Cartabia”, era consentito che la domanda di mediazione, di norma depositata in forma cartacea, se previsto dal regolamento, poteva essere depositata telematicamente; che la partecipazione dovesse essere “in presenza”, salvo che il Regolamento non prevedesse la possibilità di partecipare in collegamento da remoto e tutte le parti aderissero all’uso di tale modalità e che la scheda di valutazione (del servizio), allegata al regolamento, potesse essere trasmessa per via telematica al responsabile, con modalità che assicurassero la certezza dell’avvenuto ricevimento, laddove il procedimento non si fosse chiuso presso la sede.
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LA MODALITÀ TELEMATICA DURANTE LA PANDEMIA COVID
La pandemia SARS COVID-19, e le conseguenti regole di confinamento e di distanziamento sociale, hanno indotto il legislatore a normare le modalità con cui alcuni “incontri”, che sino a quel momento si svolgevano da sempre in presenza, potessero effettuarsi con gli strumenti telematici.
Sono, così, state “regolate” le modalità di svolgimento “a distanza” delle assemblee ordinarie o straordinarie delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici (art. 106 D.lg. n. 18 del 2020) e del condominio (art. 66 disp. att. c.c.) e aggiornata la disciplina della sottoscrizione di contratti bancari (art. 4 D.lg. n. 23 del 2020).
Con lo scopo di favorire gli incontri, il legislatore ha disciplinato anche le modalità degli incontri per la procedura di mediazione perché potessero realizzarsi in via telematica, tra cui anche la mediazione civile e commerciale[7].
Invero, la mediazione obbligatoria in modalità telematica nel periodo emergenziale è stata valutata positivamente, specie per la risoluzione del contenzioso, sia per le controversie originate dagli effetti della pandemia[8], sia perché il mediatore si è sostituito -in un primo momento- al competente Magistrato, ridotto, se non addirittura sospeso, nelle sue funzioni.
Dunque, proprio la fase emergenziale ha dimostrato le potenzialità dei sistemi di comunicazione a distanza[9], a tal punto che il legislatore lo ha elevato a strumento ordinario, seppur con alcune necessarie accortezze, come più innanzi vedremo.
- Gli incontri di mediazione.
Per un primo periodo, la normativa aveva previsto che gli incontri di mediazione avrebbero potuto svolgersi in ogni caso in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento[10]. Inoltre, il Ministero della Giustizia era intervenuto con un Avviso dell’Ufficio II – Ordini professionali e albi del 30 aprile 2020 comunicando che “secondo quanto stabilito dall’art. 83, co. 20 bis del D.lgs. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, nella legge 24/4/2020 n. 27, fino al 30 giugno 2020 tutti gli organismi iscritti nel registro tenuto da questo dicastero potranno svolgere la mediazione telematica, dotandosi di sistemi di videoconferenza, anche in assenza di apposita previsione nel proprio regolamento di procedura. Si ricorda che è necessario il preventivo consenso di tutte le parti che partecipano alla mediazione”.
Dunque, l’emergenza pandemica ha consentito anche agli O.d.m. che non avessero nel Regolamento la possibilità di svolgere gli incontri telematicamente, di avvalersi della piattaforma telematica con la possibilità, e quindi di utilizzare qualsiasi sistema di videoconferenza, purché il sistema prescelto garantisse la riservatezza (imprescindibile per la procedura di mediazione) e la conformità alle norme in materia di privacy, oltre la possibilità del mediatore di collegarsi da qualsiasi luogo.
Dopo la primissima fase emergenziale, il legislatore aveva, inoltre, previsto che “gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza”: Dunque veniva richiesta nuovamente la previsione nel Regolamento della possibilità della mediazione telematica, questa volta con alcune specificazioni sulle modalità operative, frutto dell’esperienza maturata anche nel periodo di emergenza. Alcune di esse sono state oggetto di “Suggerimenti del Consiglio Nazionale Forense agli organismi forensi dell’8 maggio 2020”, tra cui l’invito agli O.d.m. di procedere con la creazione di stanze virtuali, e che gli inviti fossero riservati ai soli soggetti coinvolti nel singolo procedimento di mediazione, attraverso la comunicazione di un link dedicato con password, o chiamata diretta in via telematica da parte dell’organismo o del mediatore. Inoltre, per le sessioni separate il mediatore avrebbe dovuto escludere temporaneamente dalla videoconferenza le parti non interessate per quella fase. Infine, poiché tutti i soggetti partecipanti sono vincolati ai doveri di riservatezza ex artt. 9 e 10 D.lgs. n. 28 del 2010, si riteneva esclusa la possibilità di registrazione degli incontri di videoconferenza. Furono delineati delle procedure standard per garantire uniformità nella procedura[11].
- La verbalizzazione.
Il legislatore del periodo emergenziale, con l’evidente obbiettivo di non fermare le attività, aveva previsto alcune deroghe per la redazione del verbale di mediazione telematico degli incontri a cui prendevano parte i soggetti da remoto. Ed infatti “il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.
Nella pratica, per le procedure svoltesi con lo strumento informatico, la norma emergenziale ha consentito al mediatore di trasmettere il verbale dell’accordo agli avvocati delle parti[12] affinché la parte potesse sottoscriverlo, per poi inviarlo al proprio avvocato che avrebbe certificato (in luogo del mediatore) la sottoscrizione della parte assistita, quand’anche non fosse nello stesso luogo fisico dell’avvocato.
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LA LEGGE DELEGA DI RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE
Con la versione originaria del d.lgs. n. 28 del 2010 il legislatore prevedeva il divieto di una mediazione esclusivamente telematica (ovvero una mediazione che prevedesse domanda di mediazione, adesione all’incontro di mediazione, incontri e verbalizzazione esclusivamente con modalità elettronica e telematica) così come consentiva, la possibilità, a chi lo richiedesse per sé, di svolgere gli incontri di mediazione con collegamenti da remoto. Come ricordato, occorreva però che tutti i partecipanti aderissero alla richiesta di svolgimento da remoto.
La legge 26 novembre 2021, n. 206 di delega per la riforma del processo civile ha inteso favorire il ricorso al procedimento di mediazione (sia obbligatoria ex lege, sia demandata dal giudice), con la previsione di maggiori incentivi fiscali, introducendo una specifica disciplina del patrocinio a spese dello stato e, infine, prevedendo una serie di norme tese alla partecipazione delle parti al procedimento di mediazione.
Proprio perché la mediazione telematica è stata apprezzata, il legislatore delegante ha previsto, quale criterio e principio direttivo, “… che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita possano essere svolte, su accordo delle parti, con modalità telematiche e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto”[13]. Il punto è stato trattato nella Relazione del 24 maggio 2021 della Commissione per l’elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi presieduta dal prof. Francesco Paolo Luiso, recante proposte normative e note illustrative e indirizzate al Ministro della Giustizia Cartabia. Infatti il lavoro individua “…un terzo criterio riguarda la mediazione svolta telematicamente. Le limitazioni derivanti dalle misure di contenimento disposte per l’emergenza sanitaria Covid-19 hanno favorito lo sviluppo della mediazione in videoconferenza, che potrà essere utilmente praticata anche in futuro, soprattutto laddove vi siano esigenze di contenimento di tempi e costi a causa della distanza delle parti o degli avvocati. È opportuno valutare la stabilizzazione delle disposizioni emergenziali (cfr. l’articolo 83, commi 20-bis e 20-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, c.d. “Decreto Cura Italia”) emanate per lo svolgimento della mediazione in via telematica, con un’adeguata previsione all’interno del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, anche attraverso un’ulteriore semplificazione delle modalità di firma delle parti con sistemi OTP”.
Dunque, con la legge delega 206/2021 si è rafforzata la distinzione tra la fase formale del procedimento di mediazione (domanda di mediazione, adesione alla mediazione e verbale di mediazione) da quella dello svolgimento della mediazione (primo incontro, e successivi); ed ancora, tra i necessari atti di segreteria dell’Organismo e quelli del mediatore.
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LA MEDIAZIONE TELEMATICA DOPO LA RIFORMA CARTABIA ED IL CORRETTIVO.
Il legislatore delegato ha favorito il ricorso alla mediazione telematica intervenendo in un primo momento con i precetti della “Cartabia”, disciplinandola con la modifica del quarto comma dell’art. 3 d.lgs. n. 28 del 2010, secondo cui “la mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell’organismo, nel rispetto dell’articolo 8-bis”; aggiungendo -con il correttivo previsto con D.lgs. 216 del 27.12.2024, pubblicato su G.U. del 10.01.2025- che “…gli incontri di mediazione possono svolgersi con modalità audiovisive da remoto, nel rispetto dell’articolo 8-ter”.
L’ultima novella dunque modifica il paradigma -in uso sino a prima del 28 febbraio 2023- con cui approcciare l’incontro tra le parti in lite; rafforza le ipotesi di modalità di incontro, pur mantenendo ferme le norme a tutela della privacy e della riservatezza[14] durante gli incontri da remoto, requisiti centrali per il buon esito dell’incontro innanzi il mediatore.
È bene sottolineare come, con la Riforma Cartabia, la disciplina della mediazione telematica aveva, da subito, creato diverse e contrastanti interpretazioni, oltre a difficolta applicative delle disposizioni. Sicché il correttivo ha disciplinato la materia in due distinti articoli –8bis e 8ter-, regolando il “diritto allo svolgimento telematico” (8bis) e la modalità con cui svolgersi l’incontro (8ter).
L’art. 8-bis nel d.lgs. n. 28 del 2010[15], stabilisce che gli incontri di mediazione possono svolgersi da remoto con l’evidente intento di favorirne l’utilizzo.
Dunque, diventa regola la possibilità di svolgere gli incontri con collegamento audiovisivo da remoto, fermi, ovviamente, gli obblighi di tutte le parti coinvolte di avere accesso a una connessione internet stabile ed a una webcam funzionante, oltre che di un accesso alla piattaforma di videoconferenza: presupposti questi imprescindibili, tant’è che tali obblighi vengono previsti con l’introdotto art. 8ter, secondo capoverso.
Così come accadeva prima della riforma “Cartabia”, il mediatore faciliterà la discussione tra le parti coinvolte, così come farebbe in un incontro di mediazione in presenza.
E, per certi versi, lo strumento telematico potrebbe aiutare lo svolgimento della mediazione specie se i partecipanti hanno residenze distanti dalle sedi competenti; inoltre non sembra di poco conto il rilievo secondo cui con la modalità telematica i partecipanti possono sentirsi maggiormente coinvolti con, ad esempio, la condivisione dello schermo per mostrare documenti o illustrazioni.
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Le tre tipologie di modalità di incontro di mediazione
Secondo la nuova formulazione del d.lgs. n. 28 del 2010 gli organismi di mediazione dovranno essere “attrezzati” per lo svolgimento dell’incontro con gli strumenti telematici, compresi gli incontri “da remoto”, per rispondere a quelle parti che la richiedono.
Infatti prima l’art. 8-bis introdotto con la riforma Cartabia, ed ora il primo capoverso dell’art. 8ter, consente ad ogni parte di poter chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.
Dunque, gli incontri di mediazione potranno svolgersi in tre diverse modalità:
- “in presenza” (quando tutti sono fisicamente presenti presso la sede dell’Organismo di mediazione),
- “da remoto” (quando tutti partecipano agli incontri tramite sistemi di videocollegamento),
- d. “mista”, ovvero quando una parte è presente fisicamente presso l’Organismo di mediazione e l’altra è collegata da remoto.
Quest’ultima ipotesi risulta anche la soluzione nei casi in cui vi sia un partecipante che non presti il consenso alla modalità telematica previsto dal comma 1 del nuovo art. 8bis, perché non dotato degli strumenti necessari per partecipare.
Giova rilevare che la norma nulla dice circa il luogo ove deve trovarsi il mediatore che, quindi, potrà essere collegato da remoto o essere in presenza presso l’Organismo di mediazione.
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Il diritto di ciascuna parte di chiedere di partecipare da remoto.
La lettura della norma sulla possibilità di partecipare “da remoto” sembrava costituisse un vero e proprio diritto di ciascuna parte a partecipare a distanza. In pratica bastava che uno dei partecipanti lo richiedesse, tutti gli altri erano obbligati a soggiacere a tale modalità con le pratiche conseguenze che tutti i partecipanti dovessero essere muniti di firma digitale.
A ben vedere, questa formulazione raffigurava una ipotesi di violazione della legge delega, poiché quest’ultima prevede che per lo svolgimento della mediazione telematica occorra l’accordo delle parti[16].
In effetti il legislatore delegato, nella discrezionalità che gli è propria nella disciplina fissata dai criteri e principi direttivi, ha previsto la possibilità di ogni parte di decidere se partecipare “in presenza” o “da remoto”, così realizzando appieno la condizione per cui la mediazione unicamente telematica è possibile soltanto su accordo di tutte le parti.
D’altro canto, considerata anche la ratio sottesa alla norma ed ovvero la necessità che i litiganti si incontrino perché vi sia un “effettivo confronto” sui motivi della disputa, al fine di sciogliere, per quanto possibile, i nodi che hanno portato alla crisi del rapporto, appare prevalente la tesi secondo cui la modalità telematica vada comunque disposta proprio per favorire l’incontro delle parti in lite. Nella esperienza corrente, accade che la parte non sia munito degli strumenti necessari per il collegamento da remoto, o non voglia trovarsi nello stesso luogo la parte con cui è in corso la lite. Peraltro, la previsione secondo cui una parte potrebbe condizionare la modalità di partecipazione dell’altra al procedimento di mediazione, negando l’uso dello strumento telematico, sarebbe in contrasto con i principi di buona fede e correttezza a cui le parti ed i difensori sono tenuti, oltre che non corrispondente ad alcun interesse giuridicamente apprezzabile. In fin dei conti ciò che conta è garantire quanto più possibile la partecipazione personale delle parti, non la loro contemporanea presenza fisica in un luogo. L’utilizzo del mezzo informatico è, d’altro canto, empiricamente utile come dimostrato dalle statistiche riguardanti gli ultimi periodi[17].
Posto, dunque, che la possibilità di avvalersi della mediazione telematica rappresenta un diritto delle parti riconosciuto dalla fonte primaria e che gli Organismi devono garantire, d’altro canto occorre rispettare la legge delega ed in tal senso, a parere di chi scrive, il legislatore ha aggiunto il precetto del necessario consenso dei partecipanti, peraltro legandolo indissolubilmente anche alla redazione degli atti del procedimento.
Infatti la norma in vigore statuisce che “Quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità al presente decreto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.
5.2.1 il consenso sulla modalità di svolgimento telematico
Dalla pubblicazione del correttivo in molti si sono chiesti quali sono le conseguenze se una delle parti non presta il consenso per lo svolgimento della mediazione in modalità telematica.
Dalla lettura complessiva della legge appare ragionevole ritenere che la mediazione dovrà necessariamente svolgersi in presenza. Questo perché, come chiaramente indicato dalla norma, la modalità telematica è subordinata al consenso di tutte le parti coinvolte.
A ben vedere la scelta unanime della modalità è importante perché garantisce parità di trattamento delle parti affinché nessuno si senta svantaggiato o penalizzato da una modalità di partecipazione diversa ed al contempo a conferma che la mediazione è il luogo dove i litiganti partecipano in condizioni di massima imparzialità.
Ovviamente è compito del mediatore esplorare soluzioni alternative proponendo per esempio di iniziare la mediazione con una modalità e di rivalutare la situazione in corso d’opera, oppure di alternare le modalità di partecipazione, coinvolgendo le parti in modo attivo chiedendo loro di esprimere le loro preoccupazioni e di suggerire delle possibili soluzioni, insistere sull’importanza della collaborazione in buona fede richiamata dalla legge[18].
Se il mediatore, nonostante i suoi sforzi, non riesce a far convergere le parti su una modalità di svolgimento, allora potrà dichiarare conclusa senza successo la mediazione, indicando succintamente i motivi. Tuttavia, è importante sottolineare che questa decisione deve essere presa in ultima istanza e solo dopo aver esaurito tutte le possibili soluzioni.
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La verbalizzazione degli incontri e la sottoscrizione del verbale
Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.
Il comma 3 dell’art. 8 bis previgente prevedeva che “a conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l’eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.” ed il comma 4 prevedeva, poi, che “il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell’organismo”.
Tali precetti sono stati trasfusi nel comma 2 del novello art. 8bis secondo cui “A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l’eventuale accordo per l’apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore”.
Circa la modalità di firma, prevista in un primo momento dal comma 3 dell’art. 8bis, l’introdotto 8ter, al comma 3, prevede che “Quando il mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo, tutte le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e nel rispetto dell’articolo 8-bis, commi 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma 4.
Dunque, il legislatore ha stabilito che nella mediazione “a distanza” e in quella c.d. “mista” tutti i soggetti debbano sottoscrivere il verbale con firma “…apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e nel rispetto dell’articolo 8-bis, commi 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma 4”.
Ciò significa che sarà necessario che tutti i soggetti tenuti alla sottoscrizione siano dotati (ovvero si premuniscano) di un dispositivo di firma elettronica idoneo allo scopo[19].
La conservazione e l’esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell’organismo di mediazione, in conformità all’articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
Tutto ciò, naturalmente, dovrebbe valere soltanto per il verbale conclusivo del procedimento (positivo o negativo che sia) e non già anche quelli di rinvio, fermo restando che la prassi dei c.d. verbali intermedi è perfettamente lecita[20].
Per quest’ultimi verbali, la sottoscrizione potrebbe avvenire nelle modalità preferite e anche in modalità, in parte cartacea e in parte elettronica (dunque senza necessità di un verbale intermedio che sia “nativo digitale”), anche considerato l’introdotto disposto dal comma 4 dell’art. 8ter secondo cui “Solo quando la mediazione non si svolge con le modalità previste dall’articolo 8-bis, le parti possono concordemente stabilire, in deroga al comma 3, che le firme di tutti i partecipanti siano apposte in modalità analogica avanti al mediatore” [21].
Appare certo dunque che il legislatore, con il correttivo, nel disciplinare la verbalizzazione, ha previsto soltanto i verbali conclusivi della procedura (compreso quello che chiude il c.d. primo incontro di mediazione)[22].
5.3.1. Confronto con il processo civile e la negoziazione assistita
Da ultimo, occorre rimarcare come la scelta del legislatore di prevedere un verbale nativo digitale sia per la mediazione “a distanza” che per quella c.d. “mista” non abbia eguali, né nel processo civile, né nella negoziazione assistita e sul punto la dottrina ha individuato gli strumenti più opportuni, anche indicando le diverse modalità di svolgimento delle mediazioni e conciliazioni a distanza, analizzandone gli aspetti giuridici e pratici[23].
in questa sede, interessa senz’altro comparare ciò che è stato novellato nel processo, dove l’art. 88 disp. att. c.p.c. prevede che “quando il verbale di udienza, contenente gli accordi di cui al primo comma ovvero un verbale di conciliazione ai sensi degli articoli 185 e 420 del codice, è redatto con strumenti informatici, della sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazione del giudice che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati. Il verbale di conciliazione recante tale dichiarazione ha valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione sottoscritta in udienza”[24].
Si è dunque potenziata enormemente sia la posizione del giudice come pubblico ufficiale, riconoscendo come sufficiente la sua capacità di essere fidefacente, sia della espressione della volontà per l’accordo, sia della comprensione del testo, rinunciando alla loro sottoscrizione su una intesa che, comunque, disciplinerà il loro rapporto.
Quanto, invece, alla negoziazione assistita, il quarto comma dell’art. 2- bis del d.l. n. 132 del 2014 nel disciplinare, per l’appunto, la negoziazione assistita in modalità telematica prevede che “quando l’accordo di negoziazione è contenuto in un documento sottoscritto dalle parti con modalità analogica, tale sottoscrizione è certificata dagli avvocati con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 20, comma 1- bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005”.
In essa la soluzione “di compromesso” consente di mantenere un verbale in parte analogico (con l’apposizione della firma autografa) e in parte digitale (poi finalmente digitale per scansione).
Resta, infine, la perplessità di come possa una questione sostanzialmente analoga (ovvero l’accordo risolutivo della controversia[25]) essere disciplinato –pur avendo ognuna delle ipotesi caratteristiche diverse- in tre modi differenti quanto alle “formalità” della sottoscrizione.
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LA FUNZIONE DEL MEDIATORE NELLA CERTIFICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE NEI VERBALI TELEMATICI.
Il verbale di mediazione, in ossequio all’art. 11, deve contenere la certificazione del mediatore dell’autografia delle sottoscrizioni.
Come noto, il mediatore ha il delicato compito di redigere il verbale, verificando l’identità dei partecipanti ed autenticando la firma, con ciò attestando la qualità dei soggetti partecipanti.
Non a caso la giurisprudenza di merito[26] ha affermato che il mediatore assume la funzione di pubblico ufficiale per quanto riguarda la verbalizzazione dei fatti accaduti durante la mediazione. In questo contesto, il verbale di mediazione è considerato un atto pubblico, conferendo al mediatore poteri simili a quelli di un pubblico ufficiale, in particolare per quanto riguarda la certificazione delle firme
6.1. la funzione della autentica del mediatore nell’incontro da remoto
Dunque, occorre individuare quale norma è applicabile quando la sottoscrizione apposta al verbale di mediazione non sia “autografa”, ma “elettronica” ed apposta “a distanza”.
Una ipotesi è che la “certificazione” delle sottoscrizioni sia necessaria anche in presenza di una sottoscrizione elettronica “a distanza”, tenuto conto che una norma presente nel Codice dell’Amministrazione Digitale[27] prevede che il notaio “autentichi” la firma elettronica. Appare plausibile ritenere che l’autenticazione di una sottoscrizione con firma digitale o elettronica avanzata sia prevista dal legislatore come possibilità praticabile. L’autenticazione della sottoscrizione con firma digitale o elettronica avanzata deve avvenire in presenza, dovendo il notaio verificare che il soggetto apponga informaticamente la firma digitale o avanzata (o meglio, utilizzi il proprio dispositivo di firma) per la sottoscrizione di quello specifico documento (affinché il sottoscrittore non possa eccepire che non era stato lui ad aver apposto la firma).
Dunque, ne discende una conseguenza importante per la mediazione.
Infatti, se si considera che il verbale positivo di un accordo -sottoscritto dalle parti- e autenticato dal mediatore con l’apposizione della propria firma non consente quell’attività di trascrizione/iscrizione nei pubblici registri immobiliari occorrendo l’intervento del notaio, e non consente neppure di ottenere l’efficacia esecutiva occorrendo, ex art. 12, l’exequatur del presidente del Tribunale nei procedimenti in cui uno dei partecipanti non è stato assistito da un avvocato, è del tutto evidente che quella del mediatore altro non è che una “autentica minore”, e dunque anche il mediatore dovrebbe “certificare” che la sottoscrizione elettronica sia stata apposta in sua presenza (in ciò consistendo la c.d. certificazione). Attività necessaria, tenuto conto che l’art. 11, nel disciplinare la sottoscrizione del verbale, si riferisce anche al verbale “telematico”.
Per altro verso, vi è una seconda ipotesi interpretativa del quadro normativo ed ovvero quella di ritenere che la certificazione non sia richiesta quando la verbalizzazione è elettronica. Infatti, la certificazione di cui all’art. 11 d.lgs. n. 28 del 2010 è necessaria soltanto per certificare l’autografia, che non sussisterebbe quando la firma è digitale o elettronica avanzata (neppure quando sia quella grafometrica) sul presupposto che l’identificazione del sottoscrittore con firma digitale sia già avvenuta da parte di una Certification Autority che ha rilasciato la firma elettronica qualificata.
O, volendo seguire, una lettura più audace del disposto dell’articolo 8-bis d.lgs. n. 28 del 2010, ritenere le indicazioni ivi previste come una modalità speciale di verbalizzazione (ossia una disciplina che opera soltanto per la mediazione “a distanza” e “mista”) rispetto a quella di cui all’art. 11 d.lgs. n. 28 del 2010, che avrebbe ad oggetto unicamente la mediazione “in presenza”.
Ne discenderebbe che la sottoscrizione con firma digitale o elettronica avanzata non necessiterebbe di certificazione non essendo prevista dalla norma.
Ragioni “pratiche” inducono senza dubbio a preferire quest’ultima interpretazione, dove la firma del mediatore chiude il verbale di accordo o di chiusura con esito negativo dell’incontro, con la semplice apposizione della propria firma digitale.
6.2. La rilevanza dell’autentica del mediatore
Su questi presupposti il correttivo ha ancor meglio precisato il compito-obbligo del mediatore, prevedendo appunto all’art. 8bis, comma 3, che “Il mediatore, ricevuto il documento di cui al comma 2[28], verificata l’apposizione, la validità e l’integrità delle firme, appone la propria firma”
Taluni hanno ritenuto improprio l’obbligo posto a carico del mediatore circa la verifica della provenienza della firma digitale, perché la firma digitale stessa svolge una “funzione”[29] che prescinde dalla verifica.
Tuttavia, la norma riconosce al mediatore una funzione ulteriore e complementare.
Innanzitutto, accerta che le firme digitali siano state apposte nel rispetto delle regole della mediazione civile e secondo CAD, e che le parti abbiano firmato il documento correttamente (l’accordo di mediazione) nel contesto di una procedura di mediazione regolarmente condotta e che le parti hanno agito liberamente e consapevolmente.
Inoltre, la firma assolve ad una funzione di garanzia aggiuntiva che apporta un ulteriore livello di sicurezza e affidabilità al documento, circostanza particolarmente importante in un contesto giuridico, dove l’accordo di mediazione può essere successivamente omologato dal tribunale e diventare esecutivo.
Ovviamente l’autentica del mediatore è un’attività espletata in adempimento di obblighi di legge -articolo 8-bis del Decreto Legislativo 28/2010-. La norma impone al mediatore di verificare la validità delle firme digitali e successivamente di apporre la propria firma. Tale sigillo conferisce validità formale all’accordo di mediazione, attestando a tutela dlele parti che esso è stato redatto nel rispetto della procedura prevista dalla legge.
Infatti il mediatore, in quanto soggetto terzo e imparziale, svolge un ruolo di garanzia per tutte le parti. La sua firma attesta che l’accordo è stato raggiunto in modo corretto e che le parti hanno compreso e accettato i termini dell’intesa.
In definitiva, la firma digitale garantisce l’autenticità e l’integrità del documento, ma il mediatore ha il compito di verificare che tutto sia avvenuto nel rispetto delle regole della mediazione civile. La sua firma aggiunge un ulteriore livello di sicurezza e conformità, rendendo l’accordo idoneo a essere omologato e dotato di efficacia esecutiva. Questo duplice controllo (firma digitale e firma del mediatore) assicura maggiore tutela alle parti e rispetto delle norme procedurali.
6.3 LA MODALITÀ DI FIRMA ED IL TEMPO DELLA FIRMA.
Come accennato, l’art. 8ter disciplina gli incontri da remoto individuando modalità certe per garantire che la mediazione sia accessibile a tutti, indipendentemente dalle capacità o preferenze tecnologiche delle parti. Se durante un incontro di mediazione telematica una delle parti non possiede la firma digitale, la procedura può comunque proseguire senza intoppi, poiché la norma ha appunto previsto soluzioni alternative per garantire la partecipazione e la validità dell’accordo.
La firma digitale, comunque, non è l’unico strumento valido per partecipare alla mediazione telematica. La legge consente l’uso di altri strumenti di identificazione elettronica avanzata[30] (come appunto la f.e.a.) od altri strumenti equipollenti.
Può accadere che una parte non possegga strumenti di firma elettronica. Per questa ipotesi, l’art. 8ter ha previsto che “le parti possono concordemente stabilire, in deroga al comma 3, che le firme di tutti i partecipanti siano apposte in modalità analogica avanti al mediatore”.
È pur vero che gli organismi di mediazione devono essere dotati di piattaforme informatiche che consentano ai partecipanti di firmare con firma elettronica avanzata, il legislatore ha voluto comunque disciplinare i casi in cui vi siano soggetti che non siano in possesso della prescritta firma digitale prevedendo che in tale ipotesi le parti concorderanno con il mediatore la apposizione delle firme di pugno dei partecipanti innanzi a sé per l’autentica.
Il correttivo ha, dunque, chiarito e superato numerosi dubbi interpretativi e difficoltà applicative sorte con la disciplina Cartabia pre-correttivo discendenti dalla precedente versione dell’art. 8bis.
Ultima annotazione, non di poco conto, è il tempo della sottoscrizione digitale o di pugno del verbale dell’incontro di mediazione
L’art. 8bis, al comma 2 ultimo periodo, ha stabilito che “Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore” che “verificata l’apposizione, la validità e l’integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell’organismo che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati”[31]. A ciò si aggiunga la statuizione prevista dall’ultimo comma dell’art. 8ter secondo cui “Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo siano firmati senza indugio”.
Dal combinato disposto delle norme indicate emerge un obbligo per tutti, partecipanti e mediatore, secondo cui gli atti (verbale ed eventuale accordo) sia sottoscritto nell’immediatezza. A tal fine la legge richiama la buona fede e la lealtà delle parti e dei legali, se partecipanti per l’assistenza tecnica. Il legislatore ha voluto con tali precetti -che sono anche obblighi deontologici per gli avvocati-, garantire la rapidità del procedimento di mediazione e soprattutto non porre potenziali ostacoli all’eventuale connesso giudizio di merito in caso di verbale negativo, con evidente intento di rispettare i termini fissati dall’art. 6 del vigente d.lgs. 28/2010.
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CONCLUSIONI
La mediazione telematica sarà certamente sempre più ricorrente, ed il trascorrere del tempo contribuirà alla crescita dell’abitudine all’uso degli strumenti informatici.
La Novella ha certamente contribuito a sciogliere dubbi interpretativi ed a rendere più chiare le regole degli incontri con gli strumenti informatici “da remoto”.
Sarà compito del mediatore, così come dell’avvocato, rendere sempre più chiaro agli utenti-clienti come lo strumento della mediazione rappresenti una opportunità singolare da cogliere, di certo agevolata dalla facilità di incontro garantita dagli strumenti informatici.
Non può non farsi un cenno all’avvento dell’Intelligenza Artificiale e come questa possa influenzare la mediazione, aprendo nuove frontiere per la mediazione telematica, ponendo anche delle sfide significative ed allo stesso tempo delle opportunità.
L’IA potrebbe permettere di personalizzare maggiormente i processi di mediazione, suggerendo strategie negoziali adatte al profilo di ciascuna parte. Così come potrebbe automatizzare alcune attività routinarie, liberando tempo per il mediatore, che potrà così concentrarsi sugli aspetti più complessi della negoziazione. Ed ancora, l’IA potrebbe analizzare grandi quantità di dati per individuare pattern e tendenze utili a prevedere l’esito delle mediazioni e a migliorare le strategie negoziali.
D’altro canto, va previsto il rischio che l’eccessiva automatizzazione possa ridurre il ruolo del mediatore a quello di un semplice facilitatore tecnologico, compromettendo la dimensione relazionale della mediazione, con il rischio di pregiudicare questioni etiche e di privacy, legate alla protezione dei dati personali e alla trasparenza degli algoritmi.
In definitiva, nell’attuale fase di sviluppo economico e sociale, dove è difficile prevedere l’incidenza dell’intelligenza artificiale appare pressocché certo che il mediatore dovrà acquisire nuove competenze digitali e psicologiche per gestire le dinamiche relazionali che si potranno manifestarsi in un contesto virtuale come quello degli incontri da remoto.
BIBLIOGRAFIA
- BOVE, Mediazioni e conciliazioni giudiziali ‘a distanza’, in Giusto proc. civ., 2021, 632 ss.
- DOTTI, S. AZZARO, T. GORI, C. MASTELLONE, Mediazione online: Le linee guida di ANMP, in Altalex.com.
- LEO, M. FIORINI, La mediazione in modalità telematica, in Diritto della mediazione civile e commerciale, a cura di Marinaro, Milano, 2023, 321.
- MARINARO, La mediazione (telematica) dell’emergenza: un’opportunità per la giustizia civile, in Judicium.it.
- A. STOPPA, La rivoluzione della mediazione telematica in Italia, in Altalex.com.
- VALASTRO, La mediazione in videoconferenza. Dalla situazione emergenziale agli orizzonti futuri. Dati e note a margine di un’indagine empirica, in Giustizia consensuale, 2022.
[1] Avvocato cassazionista del Foro di Napoli – componente del Consiglio di disciplina della Corte di Appello di Napoli – Vicepresidente di MedItalia, rete di organismi di mediazione – Mediatore esperto e Formatore
[2] F. VALASTRO, La mediazione in videoconferenza. Dalla situazione emergenziale agli orizzonti futuri. Dati e note a margine di un’indagine empirica, in Giustizia consensuale, 2022. L’autrice presenta dati empirici e riflessioni utili per comprendere l’impatto della tecnologia sulla risoluzione alternativa delle controversie.
[3] M. A. STOPPA, La rivoluzione della mediazione telematica in Italia, in Altalex.com, offre una visione d’insieme sull’evoluzione della mediazione telematica in Italia, sottolineandone il ruolo cruciale nel promuovere una giustizia più efficiente e accessibile.
[4] Oggi sostituito dal D.M: 150/2023
[5] art. 16 comma 3 del D.m. n. 180 del 2010;
[6] art. 7 comma 4 del D.m. n. 180 del 2010;
[7] l’art. 83 del D.lg. 17 marzo 2020, n. 18 con i suoi commi 20 e 20-bis;
[8] Il contenzioso originato dal mancato pagamento dei canoni di locazione degli immobili, sia uso residenziale, sia diverso;
[9] M. MARINARO, La mediazione (telematica) dell’emergenza: un’opportunità per la giustizia civile, in Judicium.it. L’autore analizza come la pandemia abbia accelerato la diffusione della mediazione telematica, evidenziandone le potenzialità per il sistema della giustizia civile.
[10] Il consenso delle parti (ovvero dei loro rappresentanti sostanziali) avrebbe dovuto essere documentato e, quindi, risultare da atto scritto (anche a mezzo mail). In ogni caso, laddove l’incontro si fosse svolto comunque, sarebbe stato opportuno che il mediatore avesse dato atto a verbale che le parti avevano acconsentito alla mediazione telematica e che le parti e gli avvocati hanno potuto prendere parte alla mediazione senza problemi (sul modello della dichiarazione degli avvocati al termine dell’udienza da remoto).
[11] M. DOTTI, S. AZZARO, T. GORI, C. MASTELLONE, Mediazione online: Le linee guida di ANMP, in Altalex.com. Trattasi di un documento importante che ha fornito indicazioni operative e deontologiche per i mediatori che hanno utilizzato strumenti telematici.
[12] Art. 83 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110).
[13] legge 26 novembre 2021, n. 206 lettera p) dell’articolo 4
[14] M. LEO, M. FIORINI, La mediazione in modalità telematica, in Diritto della mediazione civile e commerciale, a cura di Marinaro, Milano, 2023, 321. Un focus sulle problematiche relative alla privacy, alla sicurezza delle comunicazioni e alla validità degli accordi raggiunti online.
[15] in vigore a partire dal 28 febbraio 2023.
[16] legge 26 novembre 2021, n. 206 lettera p) dell’articolo 4;
[17] Relazione sulle statistiche elaborate dalla Camera Arbitrale di Milano dove nell’anno 2023 (a conferma di un trend già riscontrato negli anni precedenti) dove si può leggere che “è da segnalare, inoltre, il costante aumento dell’utilizzo della modalità telematica: il 96% dei procedimenti si è svolto da remoto, valorizzando le esigenze delle parti e garantendo forme di comunicazione sempre più efficaci ed efficienti”; 2) alla Relazione annuale 2021 dell’AGCOM con riferimento all’attività del CO.RE.COM dove osserva che “pur in presenza dell’emergenza sanitaria e della chiusura degli uffici pubblici, la piattaforma telematica realizzata dall’Autorità ha consentito agli utenti una piena ed efficace tutela dei propri interessi e ai Co.re.com., cui l’attività di risoluzione delle controversie è delegata, di offrire un servizio più efficiente che in passato”.
[18] Art. 8, comma 6 “…Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse…”
[19] Si ricorda che, secondo la Determinazione dell’AGID n.157/2020 del 23 marzo 2020 recante Emanazione delle Linee Guida per la sottoscrizione elettronica di documenti ai sensi dell’art. 20 del CAD anche lo SPID – dispositivo di autenticazione molto diffuso per l’accesso ai servizi telematici della pubblica amministrazione – può essere utilizzato per la sottoscrizione ovvero per chiedere più semplicemente una firma, anche c.d. one shot, ad una Certification Authority (che, volendo, potrebbe delegare il compito del rilascio allo stesso organismo con costi, però, che ricadono soltanto sulla parte che necessità del servizio “a richiesta”). Ad esempio, nell’ambito della conciliazione ARERA si legge che “se la conciliazione ha esito positivo, le parti sottoscrivono il verbale di accordo con firma digitale in proprio possesso o, in alternativa, con firma elettronica qualificata rilasciata gratuitamente dal Servizio in modalità one-shot a seguito di una procedura di identificazione in stanza virtuale”.
[20] L’utilità dei c.d. verbali intermedi si manifesta sia perché documenta il procedimento avendo rilevanza “esterna” (ai fini del processo, del diritto sostanziale, della disciplina fiscale, della trascrizione et alia), ed “interna” in quanto tra le parti e l’organismo di mediazione (e tra questo e il mediatore) si instaura un rapporto contrattuale dove, anche ai fini di fornire prova dell’adempimento delle obbligazioni sull’organismo, quest’ultimo avrà interesse a disporre di una documentazione quantomeno di ciò che un procedimento di mediazione è stato attivato, si è svolto e, soprattutto, si è concluso nel rispetto degli obblighi contrattuali.
[21] “Quando il mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo, tutte le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e nel rispetto dell’articolo 8-bis, commi 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma 4”.
[22] Art. 8bis, comma 2: “A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l’eventuale accordo per l’apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore”
[23] M. BOVE, Mediazioni e conciliazioni giudiziali ‘a distanza’, in Giusto proc. civ., 2021, 632 ss.
[24] comma inserito dall’art. 3 comma 1-bis del D.L. 30 aprile 2020, n. 28.
[25] È vero che l’oggetto potrebbe essere, nella mediazione e nella negoziazione assistita, l’attestazione di non aver raggiunto alcun accordo.
[26] Tribunale di Forlì -sentenza n. 619/2023-.
[27] L’art. 25, comma 2 d.lgs. n. 82 del 2005 prevede che “l’autenticazione della firma elettronica, anche mediante l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell’eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico”.
[28] A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l’eventuale accordo per l’apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore.
[29] La firma digitale è uno strumento avanzato che garantisce: Autenticità: la firma è associata in modo univoco al soggetto che l’ha apposta, grazie a un certificato digitale rilasciato da un ente certificatore accreditato. Integrità: la firma assicura che il documento non sia stato modificato dopo la sua sottoscrizione. Non ripudio: il firmatario non può negare di aver apposto la firma.
[30] ai sensi dell’articolo 20 del CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale, D.lgs. 82/2005
[31] Art. 8bis, comma 3, D.lgs. 28/2010
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