di MARINO IANNONE*

Approfondimento del 16 aprile 2025 | Aggiornato al giugno 2026

ISSN 2420-9651 | giustiziacivile.com -n. 4/2025

© 2025 Marino Iannone. I diritti patrimoniali d’autore sulla presente opera nella sua versione originale (16 aprile 2025) sono stati ceduti ad Adierre Cameco Srl. La presente versione aggiornata (20 febbraio 2026/ giugno 2026)  -diffusa come working paper/pre-print per uso interno e convegnistico- incorpora integrazioni dell’autore, i diritti sulla quale restano in capo a Marino Iannone. Ogni riproduzione, anche parziale, richiede il preventivo consenso scritto del titolare dei diritti.

Nel contesto delle ADR, la mediazione civile riduce il carico giudiziario promuovendo soluzioni consensuali. L’articolo analizza i fondamenti teorici e pratici degli “indici di mediabilità” alla luce della mediazione demandata dal magistrato (art. 5-quater, d.lgs. 28/2010, modificato dal Correttivo Cartabia d.lgs. 216/2024). Esamina criticamente i rischi di eccessivo formalismo e discrezionalità giudiziale, integrando la giurisprudenza di legittimità e merito del 2025 (Cass. n. 5474/2025, Tribunali di Napoli, Bolzano e Aosta) e i dati empirici del Ministero della Giustizia e del CEPEJ (2024). Propone, infine, un approccio strutturato ed evidence-based basato su cinque criteri per orientare l’ordinanza del giudice.

Abstract

In the context of alternative dispute resolution (ADR), civil mediation has established itself as a key instrument for promoting consensual solutions and alleviating the burden on the judicial system. This article examines the theoretical foundations of “mediability indices” — structured criteria for assessing whether a dispute is suited to mediation — and their practical applications in the Italian legal framework. Special attention is devoted to court-referred mediation under Article 5-quater of Legislative Decree No. 28 of 4 March 2010, as most recently amended by Legislative Decree No. 216 of 27 December 2024 (the so-called “Cartabia Corrective”), with a critical analysis of the risks of judicial overreach and procedural formalism. The article further integrates the most recent contributions of Italian case law (Cass., Sec. II, ord. No. 5474/2025; Trib. Naples, Sec. V, No. 6391/2025; Trib. Bolzano No. 1058/2025; Trib. Aosta No. 143/2025) and updated empirical data from the Ministry of Justice (H1 2025) and the CEPEJ Evaluation Report 2024. Drawing on comparative experience from the United Kingdom, France, Austria and Canada, the article advances proposals for a structured, evidence-based approach to mediability assessment that can prevent the instrument from degenerating into a mere procedural formality.

Keywords: civil mediation; mediability indices; court-referred mediation; Article 5-quater Legislative Decree 28/2010; Legislative Decree 216/2024; Cass. No. 5474/2025; CEPEJ; consensual justice; ADR; ODR.

Parole chiave: mediazione civile; indici di mediabilità; mediazione demandata; art. 5-quater d.lgs. 28/2010; d.lgs. 216/2024; Cass. n. 5474/2025; CEPEJ; giustizia consensuale; ADR; ODR.

Nota redazionale: Il presente contributo è distribuito come working paper/pre-print per uso interno e convegnistico (20 febbraio 2026). Le integrazioni rispetto all’edizione originale (16 aprile 2025, ISSN 2420-9651, giustiziacivile.com, n. 4/2025) sono segnalate mediante nota redazionale di aggiornamento.

SOMMARIO: 1. Premessa -2. Definizione e finalità degli indici di mediabilità -3. Principali elementi costitutivi degli indici di mediabilità -4. La mediazione demandata e i rischi di abuso o di eccessivo formalismo -5. Il ruolo complementare della cultura giuridica e della trasparenza. Una comparazione con gli ordinamenti stranieri -6. Conclusioni

  1. Premessa

L’efficacia della mediazione civile come strumento di giustizia consensuale dipende dalla capacità del sistema di garantire trasparenza, equità e risultati prevedibili. Gli indici di mediabilità, in questo contesto, non sono mere categorie tecniche, ma presupposti indispensabili per costruire la fiducia dei cittadini nell’istituto e per evitare prevedibili fallimenti conseguenti all’imposizione alle parti di tentativi di mediazione forzati in casi inappropriati capaci di minare solo credibilità dello strumento.

Cittadini e operatori legali accettano la mediazione solo se percepiscono il processo come trasparente e non arbitrario. Gli indici di mediabilità forniscono un quadro di riferimento chiaro, che permette alle parti di comprendere i criteri alla base dell’invito alla mediazione, valutare proattivamente le probabilità di successo, con la possibilità di contestare decisioni incongruenti sulla base di parametri oggettivi. In assenza di tali indici, la mediazione rischia di essere percepita come uno strumento per sgravare i tribunali, anziché risolvere conflitti, generando sfiducia e tradendo di fatto la sua finalità conciliativa, soprattutto in contesti con squilibri di potere (si pensi ai rapporti tra i consumatori e i professionisti).

L’evoluzione quantitativa della mediazione in Italia conferma la rilevanza sistemica di questi presupposti. Il Rapporto della Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia sul 1° semestre 2025 (pubblicato nell’ottobre 2025) attesta 87.416 procedure di mediazione iscritte nei soli primi sei mesi del 2025, con un incremento del 14% rispetto al periodo pre-pandemia (1° sem. 2019) e dell’1% rispetto al 1° semestre 2024. Il tasso di comparizione dell’aderente al primo incontro è salito al 55,5% e, quando le parti decidono di proseguire oltre il primo incontro, la probabilità di accordo raggiunge il 52,7%. Questi dati, letti congiuntamente a quelli del CEPEJ Evaluation Report 2024 (pubblicato il 16 ottobre 2024, basato su dati 2022), che attesta come la mediazione connessa all’attività giudiziaria sia ormai presente in tutti e 44 gli Stati valutati, confermano la tendenza espansiva dello strumento. Tuttavia, lo stesso CEPEJ avverte che la mediazione rimane sottoutilizzata nel 25% degli Stati che hanno fornito dati -segnale che la mera presenza normativa non è condizione sufficiente per l’effettivo funzionamento dello strumento, il che rende tanto più urgente la fissazione di indici di mediabilità chiari e condivisi. [0-bis]

  1. Definizione e finalità degli indici di mediabilità

Gli indici di mediabilità possono essere definiti come un insieme di indicatori che permettono di determinare se la mediazione possa configurarsi come un percorso efficace, consigliabile o, in taluni casi, obbligatorio per le parti coinvolte.

Essi svolgono una funzione duplice: la prima consiste nella valutazione preliminare dell’opportunità della mediazione in quanto forniscono uno strumento di analisi ex ante per stimare la probabilità di successo di un processo mediativo. La seconda è quella di ottimizzazione del sistema giudiziario, perché contribuiscono a decongestionare i tribunali, indirizzando verso la mediazione le controversie più idonee.[1]

  1. Principali elementi costitutivi degli indici di mediabilità

L’analisi della mediabilità si fonda su tre categorie di elementi chiave a cui sia il mediatore sia il magistrato devono guardare.

La prima è quella riferita alla natura della controversia.[2]

A tal fine occorre:

i) valutare se il diritto che si intende esercitare è disponibile;

ii) esaminare la complessità e la disponibilità delle parti a transigere;

iii) vagliare la peculiarità dei soggetti della lite e della disputa stessa.

Con riguardo alla disponibilità dell’oggetto del contendere, le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili (es. patrimoniali, contrattuali, risarcitorie) sono intrinsecamente più mediabili,[3] tant’è che nel nostro ordinamento giuridico, il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, identificando specifiche materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria, funge da “indice giuridico” di mediabilità. Tra queste rientrano, appunto, le controversie in materia di diritti reali, condominio, risarcimento danni da responsabilità medica e contratti assicurativi.[4] Ciò non significa che dette controversie abbiano ad oggetto questioni tecnicamente semplici, come dimostrano gli indici di mediabilità che sono a base della scelta legislativa per l’individuazione delle materie sottoposte alla mediazione obbligatoria.[5]

 

Statistiche Ministero della Giustizia -Mediazione civile: 1° semestre 2025
Mediazioni iscritte (tot.) 87.416 procedure (+1% vs 1° sem. 2024; +14% vs 1° sem. 2019 pre-pandemia)
Tipologia prevalente 78% obbligatoria | 9% volontaria | 13% demandata dal giudice
Materie più iscritte (riferimento 2023) Altro/volontaria 18,3% | Diritti reali 15,4% | Condominio 13,8% | Contratti bancari 12,54% | Locazione 10,14%
Aderente comparso al 1° incontro 55,5% (vs 55% nel 1° sem. 2024; vs 53,4% nel 1° sem. 2023) -trend in costante aumento
Tasso di accordo 30,3% quando aderente compare al 1° incontro; 52,7% quando le parti proseguono oltre il 1° incontro (vs 52,8% nel 1° sem. 2024; vs 48,2% nel 1° sem. 2023)
Per valore della lite Liti 1.001-5.000€: 38% (sale a 63% con incontri successivi) | Liti 5.001-10.000€: 35% (sale a 57%)
Per tipo di organismo Camere di Commercio 57,2% • Organismi privati 55,2% • Altri ordini 51,1% • Ordini degli avvocati 48,5%
Fonte primaria: Ministero della Giustizia, DIT -Relazione Mediazione Civile 1° semestre 2025 (ottobre 2025), datiestatistiche.giustizia.it/it/analisi periodiche.page

Giova ricordare come la Corte Costituzionale, nella sentenza 6 dicembre 2012, n. 272, ha ribadito che la mediazione obbligatoria non viola il diritto di azione (art. 24 Cost.), purché non si trasformi in un mero adempimento formale.

Guardando, poi alla altra categoria, quella della complessità della vicenda, va distinto se essa sia tecnica o emotiva. Le controversie con elevata complessità tecnica (es. proprietà intellettuale) o con forte componente emotiva (es. dispute familiari) possono trarre beneficio dalla flessibilità della mediazione. In effetti, nelle dispute in cui l’aspetto tecnico assorbe l’attenzione delle parti e del mediatore (controversie in materia di proprietà intellettuale, valutazioni peritali complesse, questioni medico-legali), la mediazione permette di semplificare discussioni intricate, coinvolgendo esperti tecnici e facilitando la comprensione reciproca; mentre in quelle dove la componente emotiva è preponderante, come le dispute familiari (es. affidamento figli, divisione patrimoniale), od anche nei conflitti interpersonali, la mediazione si rivela particolarmente efficace nella gestione delle dinamiche emotive, favorendo un dialogo costruttivo per la ricerca di soluzioni condivise.

Altro criterio adoperato per la mediabilità è la valutazione circa la disponibilità e le caratteristiche delle parti. Infatti, la volontà delle parti di impegnarsi in un dialogo costruttivo e di ricercare un accordo rappresenta un indice primario di mediabilità. In tale ambito si valuta se vi sono fattori prognostici positivi, come la predisposizione alla cooperazione -od anche l’ascolto reciproco -e negoziazione in buona fede; ovvero se emergono fattori prognostici negativi, come la riluttanza o la c.d. preconcettualizzazione negativa verso la mediazione, od ancora la mancanza di commitment (impegno) da parte delle parti.[6]

Inoltre, sempre ai fini della valutazione della caratteristica dei soggetti in contrasto conta stabilire anche se tra i litiganti vi sia un rapporto continuativo. Ad esempio, nelle liti tra soci che devono continuare a collaborare, o tra condomini che condividono spazi comuni, od anche nei conflitti tra genitori separati che devono gestire l’affidamento dei figli. In questi casi, la mediazione si rivela uno strumento efficace per gestire il conflitto in modo da tutelare, per quanto possibile, il rapporto futuro.[7]

Infine, occorre considerare, nell’ambito della valutazione di mediabilità, anche l’indice che riguarda il contesto procedurale e temporale. Invero, come già riferito, nel nostro ordinamento il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 prevede la mediazione obbligatoria per specifiche materie,[8] configurandosi come un indice giuridico di mediabilità. Inoltre, la mediazione si caratterizza per una durata generalmente inferiore e costi più contenuti rispetto al contenzioso giudiziario con l’evidente vantaggio di ottenere soluzioni tempestive, particolarmente utili in contesti che richiedono rapidità (es. controversie commerciali) con un concreto contenimento dei costi legali e procedurali.[9]

In merito alla durata del procedimento, con il d.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 (c.d. correttivo Cartabia, in vigore dal 25 gennaio 2025), il legislatore ha modificato l’art. 6 del d.lgs. 28/2010 portando la durata massima ordinaria della mediazione da tre a sei mesi, prorogabili di tre mesi in tre mesi con accordo scritto di tutte le parti. Per la mediazione demandata, è prevista una sola proroga di tre mesi a decorrere dal deposito dell’ordinanza di demanda. Il termine non è soggetto alla sospensione feriale di cui all’art. 1 della l. 7 ottobre 1969, n. 742. Questa modifica incide direttamente sull’indice di mediabilità relativo alla tempestività: la maggiore durata ammessa riduce la pressione sulle parti e aumenta le probabilità di accordo in controversie di media complessità, ma richiede che il magistrato valuti concretamente se il più ampio lasso di tempo sia funzionale al tipo di lite. [9-bis]

Sempre nell’ambito del contesto procedurale, il correttivo ha chiarito la disciplina della mediazione telematica. L’art. 8-bis del d.lgs. 28/2010 distingue ora espressamente tra mediazione telematica in senso stretto (in cui tutti gli atti sono compiuti in forma digitale e il fascicolo è interamente informatico) e svolgimento degli incontri da remoto mediante collegamento audiovisivo. La disponibilità della modalità telematica può costituire un ulteriore indice di mediabilità sul versante dell’accessibilità procedurale, abbattendo le barriere geografiche e di costo. Tuttavia, come precisato dalla giurisprudenza di merito (Trib. Aosta, 11 luglio 2025, n. 143), la partecipazione da remoto non deroga alle regole di competenza territoriale ex art. 4, comma 1, d.lgs. 28/2010: la domanda di mediazione deve essere depositata presso la sede -principale o secondaria -dell’organismo territorialmente competente.[9-ter] Il dato è coerente con le statistiche ministeriali: già nel 2° semestre 2023, prima che la disciplina fosse compiutamente consolidata dal correttivo, la mediazione telematica rappresentava il 34% dei procedimenti definiti, confermando l’urgenza di un quadro normativo chiaro su competenza e forma digitale degli atti.[9-ter-bis]

Un ulteriore indice formale di mediabilità è stato elaborato dalla recente giurisprudenza di merito in relazione alla specificità della domanda di mediazione. Il Tribunale di Napoli (Sez. V, sent. 25 giugno 2025, n. 6391) ha statuito che, in materia di impugnazione di delibera assembleare condominiale, la domanda di mediazione non può essere generica, ma deve contenere una simmetria sostanziale con la domanda giudiziale: la mancata indicazione dei motivi di impugnazione nell’istanza di mediazione ne determina la nullità, con conseguente improcedibilità della domanda. Ciò significa che la corretta formulazione dell’istanza costituisce, essa stessa, un presupposto di mediabilità formale che il mediatore e il magistrato devono verificare preliminarmente. [9-quater]

Parimenti rilevante, quale indice di mediabilità a valenza soggettiva, è l’orientamento del Tribunale di Bolzano (sent. n. 1058/2025) secondo cui la mediazione demandata ex art. 5-quater deve coinvolgere tutte le parti del processo, ivi comprese quelle chiamate in garanzia. La mancata partecipazione di una delle parti litisconsortili determina l’improcedibilità della domanda. Ne discende che, nella valutazione di mediabilità ex ante, il giudice deve considerare la configurazione soggettiva del processo: in controversie con pluralità di responsabili e assicuratori chiamati in garanzia, la estensione soggettiva del tentativo è condizione di legittimità della mediazione demandata, nonché fattore prognostico positivo per il suo esito. [9-quinquies]

Infine, sempre con riguardo al contesto procedurale, in fase preliminare di un procedimento giudiziario, il giudice può svolgere una valutazione incidenter tantum della mediabilità del caso e invitare le parti a esperire un tentativo di mediazione (art. 5-quater, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28).

In definitiva, la valutazione degli indici di mediabilità rappresenta un passaggio cruciale per orientare la scelta della mediazione civile. La natura della controversia, la disponibilità delle parti e il contesto procedurale e temporale costituiscono elementi chiave per determinare l’idoneità di una controversia a essere risolta attraverso la mediazione. A questi, la normativa di recente adozione e la giurisprudenza più recente hanno aggiunto indici formali e soggettivi -specificità dell’istanza, estensione della procedura a tutte le parti, competenza territoriale dell’organismo -la cui verifica deve precedere ogni decisione di demandare la mediazione.

  1. La mediazione demandata e i rischi di abuso o di eccessivo formalismo

Allo scopo di valorizzare ed incentivare la mediazione demandata dal giudice, il legislatore delegato ha trasfuso nel nuovo art. 5-quater la disciplina contenuta nell’originario art. 5, comma 2, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, confermando il potere del giudice, anche in sede di appello, di disporre l’esperimento del procedimento di mediazione tramite l’adozione di un’ordinanza motivata, nella quale dare conto delle circostanze valutate e relative alla natura della causa, allo stato di istruzione della stessa e al comportamento delle parti.[10] Già la Commissione Alpa, prendendo posizione anche riguardo alla mediazione endoprocessuale, riteneva «molto importante l’istituto della mediazione demandata dal giudice (art. 5, comma 2, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28) per la promozione e il corretto impiego dell’istituto, dal momento che, a differenza della mediazione imposta prima del giudizio in base ad una valutazione astratta del legislatore, il giudice può svolgere una valutazione della mediabilità in concreto del conflitto».[11]

L’art. 5-quater, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, dunque, attribuisce al magistrato il potere di “invitare le parti, anche in corso di causa, a esperire un tentativo di mediazione”, fino al momento in cui fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione, estendendo la mediazione a controversie non incluse tra quelle elencate dall’art. 5 c.d. a “mediazione obbligatoria”, rendendo di fatto il procedimento di mediazione equiparato a quella c.d. “obbligatoria”.[12]

Tale potere si era affermato già prima della nuova formulazione, in virtù del quale il magistrato poteva “demandare” le parti in lite innanzi il mediatore, sia se non avessero assolto all’obbligo di tentare la giustizia consensuale, sia se si fossero già preventivamente incontrati; sia se la materia controversa fosse tra quelle “obbligatorie”, sia se non lo fosse.

Questo strumento, pur finalizzato a promuovere soluzioni consensuali, presenta due profili critici.

Innanzitutto, una potenziale eccessiva discrezionalità. E ciò anche perché l’art. 5 quater non prevede alcuna conseguenza nel caso in cui in ordinanza manchi del tutto o sia meramente apparente la motivazione, attenuando di fatto la portata concreta dell’obbligo, in quanto i destinatari in questo caso “non hanno alcun rimedio per contestare il provvedimento, dovendo comunque iniziare, giustificabile o no che sia, il percorso dinanzi il mediatore”.[13]

A ben vedere, la norma non fornisce parametri vincolanti per guidare il giudice nella scelta di demandare la mediazione, e l’assenza di una “tassonomia di mediabilità”, con la discrezionalità che ne consegue, rischia di snaturare la mediazione in uno strumento di gestione del carico giudiziario.[14]

La mancanza di criteri condivisi, dunque, potrebbe comportare una possibile incoerenza applicativa attraverso decisioni divergenti tra tribunali o persino tra sezioni dello stesso tribunale (p.e. un giudice potrebbe invitare alla mediazione una controversia condominiale complessa, mentre un altro rifiutarsi di farlo in un caso analogo); così come, in altri casi si potrebbe manifestare il rischio di arbitrio, quando la valutazione si basa su criteri soggettivi (esperienza personale, sensibilità del giudice), aprendo alla possibilità ad oggettivi abusi.

Né, al contempo, la “demandata” può diventare una formalità obbligata.

Sul punto il giudice di legittimità già ha indicato il percorso, rammentando che la mediazione non può essere imposta come mero adempimento burocratico, svuotata della sua funzione dialogica, affermando che il giudice deve valutare la concreta possibilità di successo della mediazione, evitando inviti generici o automatici.[15]

In coerenza con tali principi, la Corte di Cassazione (Sez. II, ord. 1° marzo 2025, n. 5474) ha apportato un chiarimento di rilievo processuale: in controversie soggette a mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010, l’eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione può essere proposta dalla parte convenuta, a pena di decadenza, entro e non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado. L’eccezione non è proponibile in appello ove non fosse stata sollevata in primo grado. Quanto alla mediazione demandata ex art. 5-quater, la Suprema Corte ha precisato che essa costituisce una facoltà discrezionale del giudice anche in grado di appello e mai un obbligo di legge. Ne discende che la mancata adozione dell’ordinanza di demanda non è censurabile in sede d’impugnazione come vizio del provvedimento, confermando il carattere strutturalmente discrezionale -e quindi, come si è argomentato, potenzialmente arbitrario- dello strumento.[15-bis]

Mediazione demandata: dati Ministero della Giustizia (1° semestre 2025)
Procedure demandate (tot.) ~11.300 nel 1° semestre 2025 (13% del totale iscritto), stabilmente sopra le 11.000 unità per semestre dall’entrata in vigore della riforma Cartabia (2° sem. 2023)
Motivazione prevalente 85% delle mediazioni demandate origina da improcedibilità per mancato esperimento preventivo della mediazione obbligatoria (art. 5, co. 1, d.lgs. 28/2010)
Materie prevalenti 64% dei casi: contratti bancari, locazione e altra natura
Partecipazione dell’aderente Materie con più alta adesione: consorzio 72,2% • affitto d’azienda 68% • successioni 67,8% • società di persone 65,6% • condominio 63,7%
Tasso di accordo oltre 1° incontro 52,7% (stabile rispetto al 52,8% del 1° sem. 2024; in crescita rispetto al 48,2% del 1° sem. 2023). Il dato conferma che l’invito giudiziale deve essere fondato su prognosi positiva: quando le parti entrano nel merito, la composizione è raggiungibile in oltre la metà dei casi
Nota critica Il 30,3% complessivo di accordo (quando l’aderente compare al 1° incontro) è lievemente inferiore al 32,4% del 2024 e superiore al 29% del 2023: il dato evidenzia la necessità di strumenti valutativi ex ante per selezionare le mediazioni più ‘promettenti’
Fonte primaria: Ministero della Giustizia, DIT -Relazione 1° semestre 2025. Fonti di commento: osservatorioconflitticonciliazione.it; mondoadr.it; costozero.it (tutti citano il rapporto DIT)

È pur vero che con la riforma Cartabia l’istituto della mediazione ha cominciato a svolgere con maggiore incidenza lo scopo per il quale il legislatore lo ha introdotto nel nostro ordinamento, ed ovvero avvicinare il litigante a strumenti di pacificazione, accordandogli strumenti con cui regolare in maniera autonoma le vicende controverse. Tuttavia, è altrettanto certo che “la mediazione per avere la possibilità di sfociare in una composizione della lite, deve essere innanzitutto liberamente voluta dalle parti, anche se sollecitata dal giudice”.[16]

È dunque fondamentale accrescere la fiducia in questo istituto se davvero si vuole inculcare nella coscienza collettiva la fiducia che porti ad un concreto cambio di paradigma del servizio giustizia. Occorre che quando si trova davanti a un giudice statale, il cittadino in lite non si senta obbligato a confrontarsi direttamente con la controparte solo perché il magistrato glielo propone (rectius: dispone). Questo vale soprattutto in casi in cui le parti, attraverso i loro avvocati, abbiano già tentato in precedenza una soluzione amichevole senza successo.

Forzare un dialogo in situazioni con evidenti rischi di fallimento o complicazioni potrebbe danneggiare la fiducia nel processo di mediazione, che invece dovrebbe essere valorizzato come strumento utile per la pace consensuale.

In assenza di un intervento legislativo che codifichi una tassonomia vincolante di mediabilità, è possibile ricavare dal sistema normativo vigente — e dalla giurisprudenza più recente — un nucleo minimo di criteri che il magistrato deve esplicitare nell’ordinanza di demanda, a pena di motivazione meramente apparente. Un primo criterio attiene alla disponibilità del diritto controverso: il giudice deve verificare che l’oggetto della lite non ricada in materie sottratte alla libera disposizione delle parti, ciò che costituisce il presupposto logico di qualsiasi valutazione prognostica. Un secondo criterio riguarda la prognosi positiva di accordo: l’ordinanza deve dar conto delle circostanze concrete — stato del rapporto tra le parti, pregresse trattative, natura della posta in gioco, presenza di interessi condivisi — che rendono non illusoria la prospettiva di una composizione consensuale, evitando così che la demanda si traduca in un mero differimento del giudizio. Un terzo criterio investe la configurazione soggettiva completa del procedimento: in coerenza con il principio affermato dal Tribunale di Bolzano (n. 1058/2025), il giudice deve accertare che tutte le parti processuali — ivi compresi i terzi chiamati in garanzia — possano e debbano essere coinvolti nel tentativo, pena l’improcedibilità per difetto di integrazione soggettiva. Un quarto criterio attiene alla specificità e simmetria della domanda di mediazione: come chiarito dal Tribunale di Napoli (Sez. V, n. 6391/2025), l’istanza deve contenere una corrispondenza sostanziale con la domanda giudiziale, poiché una formulazione generica ne determina la nullità con conseguente improcedibilità. Un quinto e ultimo criterio riguarda la compatibilità temporale e procedurale: il magistrato deve valutare se la durata massima consentita — oggi estesa a sei mesi, con una sola proroga di tre mesi per la mediazione demandata ai sensi del d.lgs. 216/2024 — sia concretamente funzionale al tipo di controversia, evitando di disporre la demanda in fasi processuali avanzate in cui i margini di dialogo siano ormai esauriti. La messa a sistema di questi cinque criteri non richiede un intervento normativo di dettaglio: essi sono già ricavabili per via ermeneutica dal combinato disposto dell’art. 5-quater d.lgs. 28/2010, della giurisprudenza di legittimità e di merito sopra citata, e dei principi generali in materia di motivazione dei provvedimenti giudiziali. La loro enunciazione esplicita nell’ordinanza di demanda costituisce, al tempo stesso, un presidio contro l’arbitrio valutativo e uno strumento di accountability del magistrato nei confronti delle parti e del sistema.

  1. Il ruolo complementare della cultura giuridica e della trasparenza. Una comparazione con gli ordinamenti stranieri

La mediazione è uno strumento di giustizia alternativa il cui successo dipende dalla qualità del quadro normativo e dalla fiducia dei cittadini.

Per costruire tale fiducia, è indispensabile: 1) incrementare le Campagne di informazione pubblica sull’utilità della mediazione, con esempi pratici e dati accessibili (riportando magari i dati empirici raccolti dal CEPEJ[30] e dalle autorità nazionali); 2) redigere delle linee guida, per evitare conflitti di interesse e garantire neutralità, con la partecipazione di mediatori indipendenti nella loro redazione; 3) incrementare le sinergie con l’Università e la ricerca, promuovendo studi interdisciplinari (diritto, sociologia, psicologia) per affinare gli indici di mediabilità guardando anche ad esempi virtuosi a livello internazionale che sul tema hanno avuto un approccio sistemico.

Osservando gli ordinamenti occidentali (britannici e europei) emerge come la conoscenza degli strumenti alternativi e/o la collaborazione tra giudicante e mediatore sia in grado di produrre interessanti risultati.

Il CEPEJ Evaluation Report 2024 (10° ciclo di valutazione, dati 2022, pubblicato il 16 ottobre 2024) aggiorna e in parte corregge i dati citati nell’articolo, introducendo un elemento critico che è opportuno evidenziare. Se da un lato il Rapporto attesta che la mediazione connessa all’attività giudiziaria («court-related mediation») è ora presente in tutti e 44 gli Stati valutati -confermando il trend espansivo -dall’altro il CEPEJ avverte espressamente che la mediazione rimane sottoutilizzata nel 25% degli Stati che hanno fornito dati. Questo ammonimento rispecchia esattamente la tesi centrale del presente contributo: la mera previsione normativa della mediazione, inclusa quella demandata dal giudice, non garantisce un utilizzo efficace dello strumento in assenza di criteri selettivi e di una cultura della mediabilità condivisa. Il CEPEJ segnala altresì che i tempi dei procedimenti civili e commerciali non sono ancora tornati ai livelli pre-pandemici e che i meccanismi ADR, unitamente alle soluzioni digitali, sono considerati lo strumento principale per migliorare l’accesso alla giustizia. Il CEPEJ ha adottato nel dicembre 2023 le Linee guida sulla risoluzione alternativa delle controversie online, discusse nella riunione della Rete Europea di Cybergiustizia del 21 novembre 2024, che forniscono un ulteriore quadro di riferimento per lo sviluppo della mediazione telematica a livello europeo.[30-bis]

 

CEPEJ Evaluation Report 2024 (dati 2022) -Dati rilevanti per l’Italia
Pubblicazione 16 ottobre 2024 | 10° ciclo di valutazione | Dati di riferimento: 2022 | 44 Stati + 2 osservatori (Israele, Marocco)
Dato CRITICO  La court-related mediation è presente in tutti i 44 Stati, MA rimane SOTTOUTILIZZATA nel 25% degli Stati che hanno fornito dati. La presenza normativa non è condizione sufficiente: occorrono criteri selettivi e cultura della mediabilità
ADR e giustizia digitale ADR e soluzioni digitali sono considerati gli strumenti principali per migliorare l’accesso alla giustizia nel contesto post-pandemico. ICT Deployment Index in crescita in quasi tutti i Paesi
Tempi civili/commerciali I procedimenti civili e commerciali NON sono ancora tornati ai livelli pre-pandemia in Europa: aumento nei tempi di primo e secondo grado rispetto al 2020 -dato che rafforza la centralità della mediazione come strumento deflattivo
Budget medio UE per abitante €85,4/ab. (+€7,31 vs 2020) | 0,31% del PIL | L’Italia si colloca sopra la media europea
Linee guida ADR online Adottate dal CEPEJ nel dicembre 2023; aggiornate alla riunione ECN del 21 novembre 2024. Forniscono il quadro di riferimento europeo per la mediazione telematica
Fonte: CEPEJ, European judicial systems -Evaluation Report 2024 (2022 data), Strasburgo, 16 ottobre 2024. Disponibile: rm.coe.int/cepej-evaluation-report-2024-general-analyses/1680b1e91d. Sintesi: eucrim.eu/news/cepej-2024-report

Nel Regno Unito, il Civil Mediation Council[31] ha adottato il suo Mediation Accreditation Scheme[32] con cui stabilisce standard e promuove valutazioni preliminari obbligatorie in molte controversie civili; la sua adozione ha ridotto significativamente i tempi di risoluzione delle controversie e aumentato i tassi di accordo, proprio grazie a una valutazione preliminare obbligatoria da parte di mediatori accreditati. Il Ministero della Giustizia britannico ha pubblicato dati empirici sull’efficacia della mediazione obbligatoria, evidenziando una riduzione dei tempi processuali e un aumento degli accordi.[33]

Il Rapporto del Civil Justice Council (2021) sottolinea come la mediazione obbligatoria, unita a una valutazione preliminare da parte di mediatori accreditati, abbia ridotto il carico dei tribunali e aumentato i tassi di accordo del 40-60% in controversie commerciali.[34] Inoltre, uno studio condotto dal Centre for Socio-Legal Studies dell’Università di Oxford ha confrontato i risultati della mediazione nel Regno Unito con altri Paesi europei, confermando che i sistemi con valutazioni preliminari obbligatorie (come il Mediation Accreditation Scheme) registrano tassi di successo superiori del 30-50%.[35]

In UE, l’Austria, il cui art. 204c della ZPO impone al giudice di verificare la presenza di “serie possibilità di accordo” prima di disporre la mediazione e l’utilizzo di mediatori accreditati dal Bundesministerium für Justiz (Ministero della Giustizia).[36]

In Francia l’art. 131-1 del Code de Procédure Civile[37] prevede che il juge de la mise en état può nominare un mediatore per una valutazione preliminare obbligatoria in casi complessi con l’ausilio di mediatori certificati dalla Commission Nationale de Certification des Médiateurs (CNCM). Secondo uno studio della Cour de Cassation del 2021, tale scelta ha comportato una riduzione del 30% dei tempi processuali nelle controversie commerciali soggette a mediazione. Infine anche il Canada, in Ontario, ha stabilito che i giudici devono motivare in modo dettagliato l’eventuale rifiuto di applicare la mediazione, con riferimento a parametri predeterminati.[38]

  1. Conclusioni

Gli indici di mediabilità rappresentano uno strumento fondamentale per ottimizzare l’efficacia della mediazione civile, garantendo che questa sia utilizzata in contesti appropriati e con reali possibilità di successo. Non sono solo strumenti tecnici, ma presidi di legalità che tutelano la fiducia dei cittadini. La loro adozione sistematica, associata a formazione specialistica e trasparenza, è essenziale per evitare che la mediazione sia percepita come un’opzione di serie B, rafforzandone invece il ruolo di strumento primario di giustizia consensuale.

La produzione normativa e giurisprudenziale intercorsa nei mesi successivi alla prima pubblicazione del presente contributo -e in particolare il d.lgs. 216/2024 e i nuovi orientamenti di merito citati -conferma la vitalità del dibattito e la necessità di affinare continuamente gli indici di mediabilità. L’ampliamento della durata a sei mesi, la chiarificazione della competenza nella mediazione telematica, il requisito della simmetria tra istanza e domanda giudiziale e la necessità di estensione soggettiva del procedimento a tutte le parti sono tutti elementi che arricchiscono il catalogo degli indici senza modificarne la logica di fondo: identificare, con criteri quanto più possibile oggettivi e verificabili, le controversie realmente suscettibili di soluzione consensuale.

Tuttavia, l’applicazione della mediazione demandata dal magistrato, sebbene potenzialmente vantaggiosa, richiede un bilanciamento tra la discrezionalità giudiziale e la necessità di prevenire abusi o eccessivo formalismo. Come anche più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale e comunitaria, «la mediazione obbligatoria svolge un ruolo proficuo, solo se non si presti ad eccessi o abusi. La mediazione, più che accertamento di diritti, è “contemperamento di interessi”, con semplicità di forme e rapidità di trattazione, anche senza verifiche fattuali: è una sorta di “esperimento” finalizzato ad un accordo negoziale, che va certamente tentato, nella prospettiva assunta dal legislatore, ma prima di intraprendere la causa in funzione di scongiurare la originaria iscrizione a ruolo, e che non avrebbe senso diluire e prolungare oltre misura».[39]

Evidenze scientifiche e professionali supportano l’importanza di un approccio strutturato e basato su criteri oggettivi. Studi empirici, come quelli condotti dal CEPEJ (Commissione Europea per l’Efficienza della Giustizia), dimostrano che i sistemi di mediazione più efficaci sono quelli che integrano linee guida chiare, formazione specialistica e meccanismi di monitoraggio. Il CEPEJ Evaluation Report 2024 -basato su dati 2022 e aggiornato rispetto alla versione del 2022 citata nell’edizione originale -conferma che la mediazione è presente in tutti i 44 Stati valutati, ma avverte che rimane sottoutilizzata nel 25% di essi: il che dimostra che la diffusione normativa non basta, e che l’effettività dello strumento dipende dalla qualità dell’applicazione. Per l’Italia, i dati del Ministero della Giustizia aggiornati al 1° semestre 2025 mostrano una crescita stabile delle iscrizioni (+14% rispetto al pre-pandemia 2019) e un tasso di accordo che, nei procedimenti in cui le parti proseguono oltre il primo incontro, raggiunge il 52,7%. Questi numeri, se correttamente comunicati agli operatori, costituiscono l’evidenza empirica più convincente per superare la diffidenza verso lo strumento. [39-bis]

L’esperienza comparata evidenzia che la formazione specialistica dei magistrati è un fattore determinante per il successo della mediazione. Programmi di formazione interdisciplinari, che includono nozioni di psicologia del conflitto e tecniche di negoziazione, possono migliorare la capacità dei giudici di valutare la mediabilità in modo accurato e motivato.

Un altro elemento cruciale è l’implementazione di meccanismi di controllo e monitoraggio. L’introduzione di metriche specifiche, come il tasso di successo delle mediazioni demandate, il numero di reclami presentati dalle parti e i tempi medi per la conclusione delle procedure, può fornire dati oggettivi per valutare l’efficacia del sistema e identificare eventuali criticità. In Canada, ad esempio, i giudici sono tenuti a motivare in modo dettagliato il rifiuto di applicare la mediazione, con riferimento a parametri predeterminati, garantendo maggiore trasparenza e coerenza applicativa.

Infine, la fiducia dei cittadini nella mediazione come strumento di giustizia consensuale dipende dalla capacità del sistema di coniugare efficienza e garanzie. Campagne di informazione pubblica, basate su dati empirici e casi di successo, possono contribuire a diffondere una cultura della mediazione, mentre la collaborazione tra istituzioni, università e centri di ricerca può favorire l’adozione di approcci innovativi e basati su evidenze scientifiche.

In sintesi, solo un sistema ben governato, che integri criteri oggettivi, formazione specialistica, controlli rigorosi e trasparenza, può trasformare la mediazione da mero adempimento processuale a strumento di effettiva giustizia consensuale. L’esperienza internazionale dimostra che questo obiettivo è raggiungibile, a patto che il legislatore e gli operatori del diritto adottino un approccio olistico, lungimirante e basato su evidenze empiriche. Solo un sistema ben governato, capace di coniugare efficienza e garanzie, può generare quella fiducia nel cittadino necessaria per risolvere le liti pro bono pacis.

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Riferimenti bibliografici

[∗] Marino Iannone, Avvocato cassazionista del Foro di Napoli, specializzato in diritto civile e mediazione civile e commerciale. Responsabile Scientifico e Responsabile dell’Organismo di Mediazione di Adierre Cameco Srl (ODM ed EDF riconosciuti dal Ministero della Giustizia). Mediatore civile accreditato. Cultore della materia in Diritto processuale civile. Collaboratore di giustiziacivile.com.

[0-bis] Ministero della Giustizia, DIT -Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa, Relazione sulla mediazione civile -1° semestre 2025, pubblicata ottobre 2025. Disponibile: datiestatistiche.giustizia.it/it/analisi_periodiche.page (PDF: Relazione_mediazione_Isem2025.pdf). Per il commento ai dati v. osservatorioconflitticonciliazione.it (2 gennaio 2026) e mondoadr.it (14 gennaio 2026). CEPEJ, European judicial systems -Evaluation Report 2024 Evaluation Cycle (2022 data), Strasburgo, 16 ottobre 2024, disponibile su rm.coe.int/cepej-evaluation-report-2024-general-analyses/1680b1e91d; sintesi eucrim.eu/news/cepej-2024-report.

[1] A. De Luca, Mediazione civile e commerciale, Giuffrè Francis Lefebvre, 2021, 45-67.

[2] È un elemento fondamentale per valutare la mediabilità di una controversia. Si tratta di controversie in cui le parti possono liberamente disporre dei propri diritti, senza vincoli di ordine pubblico o di natura inderogabile.

[3] Cfr. R. Luzzatto, La mediazione civile, Utet, 2018, 112-125.

[4] A. De Luca, Mediazione civile e commerciale, cit., 89-102.

[5] R. Metafora, La Mediazione, Giuffrè Francis Lefebvre, 2024, 163.

[6] Cass., sez. VI, 17 gennaio 2019, n. 1221 ha sottolineato che la mediazione non può essere imposta in casi in cui le parti manifestano una chiara indisponibilità a dialogare, poiché ciò comprometterebbe le probabilità di successo. Il principio è confermato e precisato da Cass., Sez. II, ord. 1° marzo 2025, n. 5474, che ribadisce il carattere strutturalmente discrezionale della mediazione demandata e chiarisce il regime decadenziale dell’eccezione di improcedibilità per la mediazione obbligatoria: v. infra, nota [15-bis].

[7] A. Proto Pisani, Lezioni sul processo civile, Jovene, 2006, 301-320.

[8] Art. 5, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

[9] La direttiva 2008/52/CE sottolinea il ruolo della mediazione nel garantire «soluzioni eque e rapide», contribuendo a ridurre il carico del sistema giudiziario.

[9-bis] D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216, G.U. Serie Generale n. 7 del 10 gennaio 2025, entrato in vigore il 25 gennaio 2025, art. 6 (modifica dell’art. 6, d.lgs. 28/2010). Per il regime transitorio cfr. art. 42 del medesimo decreto: le modifiche sulla durata si applicano anche alle mediazioni già pendenti alla data di entrata in vigore.

[9-ter] Trib. Aosta, 11 luglio 2025, n. 143, in cfnews.it. Nello stesso senso, art. 8-bis, d.lgs. 28/2010, come modificato dal D.Lgs. 216/2024.

[9-ter-bis] Ministero della Giustizia, DIT, Relazione mediazione civile -1° semestre 2025, cit. Il dato sulla mediazione telematica è confermato dall’andamento degli anni precedenti (34% nel 2° semestre 2023; percentuale in progressione nel 2024). Cfr. Costozero.it, 13 gennaio 2026.

[9-quater] Trib. Napoli, Sez. V, 25 giugno 2025, n. 6391, in mondoadr.it. La pronuncia riguarda una controversia condominiale ma il principio della simmetria è suscettibile di applicazione generale.

[9-quinquies] Trib. Bolzano, n. 1058/2025, in news.avvocatoandreani.it. La sentenza tratta un caso di responsabilità civile con pluralità di convenuti e terzi chiamati in garanzia.

[10] R. Metafora, La Mediazione, cit., 163.

[11] Ivi, 18.

[12] «[…] con la conseguenza che il mancato esperimento della stessa rende improcedibile il processo ai sensi dell’art. 5-quater, comma 3, d.lgs. n. 28/2010»: così R. Metafora, La Mediazione, cit., 164.

[13] G. Reali, La mediazione demandata, in La giustizia complementare, a cura di D. Dalfino, Il Foro italiano -Gli Speciali, 2-2023, 40.

[14] R. Luzzatto, La mediazione civile, cit., 78-91.

[15] Cass., sez. VI, 17 gennaio 2019, n. 1221, cit.

[15-bis] Cass., Sez. II, ord. 1° marzo 2025, n. 5474. La pronuncia ribadisce inoltre che l’eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria deve essere sollevata, a pena di decadenza, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado. Testo disponibile su cfnews.it e osservatorioconflitticonciliazione.it; verifica su DeJure consigliata con estremi: Cass. Sez. 2, n. 5474/2025.

[16] A. Proto Pisani, Note a prima lettura di una brutta riforma del processo civile, pag. 23-24, nota 16. [N.B.: la citazione è priva dell’anno di pubblicazione e del numero di fascicolo di Questione Giustizia. La locuzione “nota 16” appare riferita a una nota interna all’articolo citato, non a una pagina autonoma: si raccomanda verifica degli estremi completi (anno, fascicolo) prima della pubblicazione definitiva.]

[30] European Commission for the Efficiency of Justice è la commissione per l’efficienza della giustizia in seno al Consiglio d’Europa (CoE).

[30-bis] CEPEJ, European judicial systems -Evaluation Report 2024 Evaluation Cycle (2022 data), Strasburgo, 16 ottobre 2024. Il Rapporto aggiorna e sostituisce il precedente CEPEJ (2022) citato nell’edizione originale dell’articolo, che era basato su dati 2020. Il dato chiave -court-related mediation presente in tutti i 44 Stati valutati -è aggiornato rispetto al precedente ciclo. CEPEJ, Linee guida sulla risoluzione alternativa delle controversie online, adottate dicembre 2023, discusse alla riunione ECN del 21 novembre 2024. Disponibili: coe.int/en/web/cepej. Quadro di valutazione UE della giustizia 2025 (13° edizione, 1° luglio 2025): conferma la rilevanza delle riforme ADR nel ciclo del semestre europeo (Commissione europea, IP/25/1693).

[31] È l’ente ufficiale che regola e promuove la mediazione nel Regno Unito.

[32] Civil Mediation Council (2023). Mediation Accreditation Scheme, v. civilmediation.org.

[33] Ministry of Justice (2021). Evaluation of the Mediation Initiative, v. gov.uk.

[34] Civil Justice Council (2021). ADR and Access to Justice, v. judiciary.uk. [N.B.: il titolo esatto del report CJC (2021) è Compulsory ADR; verificare il titolo prima della pubblicazione definitiva.]

[35] C. Hodges, et al. (2019). Consumer ADR in Europe. Hart Publishing. [N.B.: lo studio Hodges et al. è focalizzato sulla tutela del consumatore in ADR e non specificamente sul Mediation Accreditation Scheme del CMC. I dati percentuali citati nel testo (tassi superiori del 30-50%) non sono direttamente verificabili in questa fonte: si raccomanda verifica o indicazione di fonte alternativa prima della pubblicazione definitiva.]

[36] Secondo il CEPEJ (2022 e aggiornamento 2024), l’Austria registra un tasso di successo della mediazione del 65% nelle controversie familiari e commerciali.

[37] Stabilisce l’articolo 131-1 del code de procedure civile che «Il giudice adito in una controversia può, dopo aver ottenuto l’accordo delle parti, ordinare la mediazione. Il mediatore nominato dal giudice ha il compito di ascoltare le parti e confrontare i loro punti di vista per consentire loro di trovare una soluzione al conflitto. La mediazione può essere ordinata anche durante il procedimento dal giudice cautelare».

[38] Civil Justice Reform Project, 2020. [N.B.: la citazione è incompleta: mancano la giurisdizione di riferimento (Ontario, Canada), l’autore/ente istituzionale e il titolo esteso. La fonte così indicata è praticamente non rintracciabile. Si raccomanda integrazione degli estremi completi prima della pubblicazione definitiva.]

[39] Cass., 7 febbraio 2024, n. 3452, su cui v. R. Metafora, La Mediazione, cit., 147.

[39-bis] Ministero della Giustizia, DIT, Relazione mediazione civile -1° semestre 2025, cit. Il tasso del 52,7% si riferisce ai procedimenti in cui le parti decidono di proseguire la mediazione oltre il primo incontro informativo (vs 52,8% nel 1° sem. 2024; vs 48,2% nel 1° sem. 2023). Il tasso complessivo del 30,3% è lievemente inferiore al 32,4% del 1° sem. 2024 ma superiore al 29% del 2023. Sul dato CEPEJ relativo al 25% di Paesi con mediazione sottoutilizzata v. CEPEJ Evaluation Report 2024, cit., press release del 16 ottobre 2024, disponibile su coe.int: «Court-related mediation remains underused in 25% of the states providing data». L’analisi del CEPEJ sull’Austria è aggiornata al ciclo 2024 (dati 2022): il tasso del 65% rimane confermato.

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VERSIONE AGGIORNATA al Giugno 2026

Le integrazioni recepiscono: D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 (G.U. n. 7/2025); Cass., Sez. II, n. 5474/2025; Trib. Napoli, Sez. V, n. 6391/2025; Trib. Bolzano, n. 1058/2025; Trib. Aosta, n. 143/2025; CEPEJ, Evaluation Report 2024 (dati 2022, pubblicato 16 ottobre 2024); Ministero della Giustizia, DIT -Relazione Mediazione Civile 1° semestre 2025 (ottobre 2025).


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