Avvocato delegato in mediazione: quando il difensore può rappresentare la parte

NOTA A SENTENZA

Corte di Cassazione, Sez. III civile, ord. 15 aprile 2026, n. 9608

(in confronto con Cass., Sez. III civ., sent. 27 marzo 2019, n. 8473)

Il doppio ruolo dell’avvocato in mediazione: assistenza tecnica e delega sostanziale tra compatibilità funzionale, divieto di cumulo e figura del difensore-delegato.

di Marino Iannone

SOMMARIO

1.Premessa: la quaestio iuris. – 2. Il quadro normativo di riferimento: art. 8, commi 4 e 4-bis, D.Lgs. 28/2010 nel testo vigente. – 3. Il precedente fondativo: Cass. 8473/2019. – 4. La pronuncia recente: Cass. 9608/2026, sviluppi e precisazioni. – 5. Analisi comparativa. – 6. La questione centrale: l’avvocato delegato sostanziale del proprio assistito. – 7. Il difensore-delegato e l’analogia con la figura dell’avvocato procuratore di sé stesso (art. 86 c.p.c.): portata e limiti. – 8. Valutazione critica e proposta interpretativa sistematica. – 9. Implicazioni operative per l’organismo di mediazione. – 10. Conclusioni.

1. Premessa: la quaestio iuris

Le due pronunce in rassegna –Cass., Sez. III civ., sent. 27 marzo 2019, n. 8473 e Cass., Sez. III civ., ord. 15 aprile 2026, n. 9608– affrontano la questione della partecipazione delle parti al procedimento di mediazione obbligatoria e demandata. Il nucleo della presente nota è la verifica minuziosa di un problema specifico e di grande rilevanza pratica: se l’avvocato che assiste tecnicamente la parte in mediazione possa essere contestualmente investito della qualità di delegato sostanziale del proprio assistito, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non possa partecipare all’incontro fissato dall’ODM per giustificati motivi. In altre parole:

l’AVVOCATO CHE ASSISTE LA PARTE IN MEDIAZIONE PUO’ ESSERE ANCHE DELEGATO SOSTANZIALE del proprio assistito?

La risposta non può prescindere dall’analisi del quadro normativo primario vigente, nella sua versione consolidata dopo i due interventi della Riforma Cartabia e del relativo correttivo: è proprio il testo dell’art. 8, commi 4 e 4-bis, D.Lgs. 28/2010 -come riformulato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e integrato dal D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 (in vigore dal 25 gennaio 2025)- a fornire i parametri cogenti rispetto ai quali ogni soluzione interpretativa deve misurarsi.

2. Il quadro normativo di riferimento: art. 8, commi 4 e 4-bis, D.Lgs. 28/2010

Prima di procedere alla disamina giurisprudenziale, è indispensabile riportare il testo delle disposizioni normative primarie che costituiscono il parametro di riferimento obbligato dell’intera analisi.

Art. 8, comma 4, D.Lgs. 28/2010 (testo vigente, come modificato dal D.Lgs. 149/2022)

Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

Art. 8, comma 4-bis, D.Lgs. 28/2010 (introdotto dal D.Lgs. 216/2024, in vigore dal 25 gennaio 2025)

La delega per la partecipazione all’incontro ai sensi del comma 4 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all’articolo 11, comma 7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all’incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.

2.1. Come l’avvocato delegato in mediazione deve formalizzare i poteri sostanziali

Dal combinato disposto dei commi 4 e 4-bis emergono i seguenti requisiti della delega, che il legislatore ha enunciato in modo finalmente sistematico e tassativo.

Sul piano sostanziale, il comma 4 pone tre condizioni cumulative: a) l’esistenza di giustificati motivi che impediscono o rendono gravosa la partecipazione personale della parte; b) la conoscenza dei fatti della controversia da parte del delegato; c) il possesso dei poteri necessari per la composizione della controversia, cioè la facoltà di disporre dei diritti in contestazione e di concludere accordi vincolanti per il delegante.

Sul piano formale, il comma 4-bis risolve definitivamente il dibattito giurisprudenziale sul requisito dell’autenticazione: la delega è valida se conferita con atto scritto a firma non autenticata, con l’allegazione degli estremi del documento di identità del delegante. L’eccezione è prevista solo per i casi di cui all’art. 11, comma 7 (accordi soggetti a trascrizione ex art. 2643 c.c.), ove è richiesta l’autenticazione notarile.

Il comma 4 introduce, rispetto al regime previgente, un elemento di assoluta novità: il requisito dei “giustificati motivi” come condizione di ammissibilità della delega. Ciò significa che la delega non è una mera facoltà organizzativa discrezionale: la parte è tenuta a partecipare personalmente e può avvalersi di un delegato solo quando ricorra una causa oggettiva che giustifichi l’assenza. Una delega conferita in assenza di giustificati motivi è potenzialmente inidonea a soddisfare la condizione di procedibilità, con le conseguenze che ne derivano ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis (cfr. ADR Media, correttivo 216/2024: “procura non motivata, priva dei ‘giustificati motivi’ richiesti dalla legge, può determinare l’improcedibilità”).

2.2. Il silenzio normativo sull’identità del delegato

Il testo del comma 4 non individua soggetti abilitati o esclusi dalla funzione di delegato. In particolare, non esclude, né abilita espressamente, che il delegato coincida con il difensore della parte. Il silenzio normativo su questo punto specifico è il presupposto dell’interrogativo interpretativo che la giurisprudenza è chiamata a risolvere.

3. Il precedente fondativo: Cass. 8473/2019

Cass. 8473/2019 costituisce il primo arresto organico della Corte sulla questione. Pronunciata nel regime previgente alla Riforma Cartabia, in assenza di disciplina legislativa espressa della forma della delega, la sentenza enuncia tre principi.

Primo: la comparizione personale davanti al mediatore è necessaria ma non è atto strettamente personale ai sensi dell’art. 231 c.p.c., sicché è delegabile.

Secondo: la parte può farsi sostituire da chiunque, e “anche  -ma non solo- dal proprio difensore”, mediante una procura avente specificamente ad oggetto la partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti controversi.

Terzo: la procura sostanziale non può essere autenticata dal difensore stesso (tale potere esulando dai contenuti autenticabili ex art. 83 c.p.c.); per le persone fisiche essa deve avere forma sostanziale esterna al mandato difensivo.

Il principio di diritto recita espressamente che la parte può farsi sostituire da un rappresentante sostanziale “eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale”. L’ammissibilità del cumulo di ruoli è quindi affermata senza riserve, a condizione di formalizzazione appropriata.

Principio di diritto – Cass. Sez. III civ., 27 marzo 2019, n. 8473

Nel procedimento di mediazione obbligatoria è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore; la parte può farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento, purché dotato di apposita procura sostanziale non autenticata dallo stesso difensore. La condizione di procedibilità si intende realizzata al termine del primo incontro qualora la parte comunichi la propria indisponibilità a procedere oltre.

4. La pronuncia recente: Cass. 9608/2026, sviluppi e precisazioni

4.1. Il caso e il contesto normativo applicabile

L’ordinanza n. 9608/2026 si applica nel regime post-Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022), e dunque con il testo del comma 4 già vigente; il comma 4-bis, introdotto dal D.Lgs. 216/2024 (in vigore dal 25.1.2025), era applicabile ratione temporis alla fattispecie. Il richiamo della Corte alla “procura scritta, anche non autenticata” quale requisito sufficiente è coerente, se non direttamente fondato, sul dettato normativo del comma 4-bis.

4.2. L’esperimento del procedimento come fatto giuridico qualificato

La pronuncia chiarisce che la condizione di procedibilità è collegata all’effettivo esperimento del procedimento, non al mero avvio formale. L’esperimento richiede: a) lo svolgimento del primo incontro; b) la comparizione qualificata di almeno la parte onerata dell’attivazione. Ne deriva la seguente bipartizione: se nessuna parte comparte, la domanda è improcedibile; se la parte onerata comparte ma la controparte è assente, la domanda è procedibile e la parte assente soggiace alle sole sanzioni ex art. 8, comma 4-bis, D.Lgs. 28/2010.

4.3. Le modalità di partecipazione: la codifica del regime normativo

La Corte enuncia le modalità ammesse con chiarezza: per le persone fisiche, comparizione personale o tramite rappresentante con procura scritta, anche non autenticata; per le persone giuridiche, tramite delegato a conoscenza dei fatti con poteri sostanziali (art. 8, co. 4, D.Lgs. 28/2010). La procura non deve riferirsi alla singola controversia, ma deve consentire la reale disponibilità dei diritti (conf. Cass. 14676/2025).

4.4. Il divieto di cumulo: il passaggio controverso

La parte più problematica dell’ordinanza è quella in cui si afferma, con argomento testuale e sistematico, che la lettura coordinata degli artt. 5, co. 1-bis, e 8 D.Lgs. 28/2010 implica una “distinzione strutturale tra la parte che partecipa e il difensore che la assiste”, con la conseguenza che “il difensore non può cumulare in sé i distinti ruoli di parte e di suo assistente”. Il passaggio è formulato nell’ambito del ragionamento sulla insufficienza della mera presenza del difensore (privo di deleghe) a soddisfare la condizione di procedibilità.

Principio di diritto – Cass. Sez. III civ., ord. 15 aprile 2026, n. 9608

In tema di mediazione obbligatoria o demandata, la condizione di procedibilità si considera soddisfatta quando, al primo incontro, almeno la parte onerata dell’attivazione compaia personalmente ovvero tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, potendo all’esito dell’incontro manifestare la propria indisponibilità a procedere oltre. La mancata partecipazione senza giustificato motivo di una parte regolarmente convocata non determina, di per sé, l’improcedibilità quando il procedimento si sia svolto con la comparizione dell’altra; diversamente, ove nessuna delle parti compaia, difetta l’esperimento del procedimento.

  1. Analisi comparativa

Profilo Cass. 8473/2019 (regime previgente) Cass. 9608/2026 (regime post-Cartabia)
Base normativa di riferimento D.Lgs. 28/2010 nel testo originario (ante D.Lgs. 149/2022); assenza di disciplina espressa della forma della delega D.Lgs. 28/2010 novellato dal D.Lgs. 149/2022 e dal D.Lgs. 216/2024 (correttivo); art. 8, co. 4 e 4-bis vigente
Comparizione personale Necessaria; in alternativa: rappresentante sostanziale con procura non autenticata dal difensore Confermata; in alternativa: rappresentante con procura scritta, anche non autenticata (coerente con art. 8, co. 4-bis)
Giustificati motivi per la delega Non menzionati espressamente come presupposto della delega Presupposto normativo esplicito ex art. 8, co. 4: la delega è ammessa solo “in presenza di giustificati motivi”
Forma della procura sostanziale Procura sostanziale; non autenticabile dal difensore (implicito: forma esterna); incertezze interpretative Risolta legislativamente: atto scritto con firma non autenticata + estremi documento di identità del delegante (art. 8, co. 4-bis)
Avvocato come delegato sostanziale Espressamente ammesso: “eventualmente nella persona dello stesso difensore”, con procura speciale sostanziale Formulazione ambigua sul cumulo di ruoli; ma compatibile con il cumulo se formalizzato con atti distinti (mandato + delega ex co. 4-bis)
Oneri documentali per l’ODM Verifica esistenza procura sostanziale (non autenticata dal difensore); nessuna disciplina espressa Obbligo di acquisire: (i) delega ex co. 4-bis; (ii) copia non autenticata documento di identità del delegato; il mediatore può chiedere dichiarazione dei poteri
Condizione di procedibilità Comparizione qualificata al primo incontro + possibilità di manifestare indisponibilità Comparizione qualificata di almeno la parte onerata; mancata partecipazione dell’altra non determina improcedibilità

L’elemento di massima novità sistematica di Cass. 9608/2026 rispetto al 2019 non è tanto l’alleggerimento formale della procura (già risolto per via normativa dal comma 4-bis), quanto la restrizione della condizione di procedibilità alla comparizione di una sola parte. Il 2019 aveva già orientato in tal senso, ma il 2026 lo enuncia come principio esplicito e lo collega al concetto di “esperimento” come fatto giuridico qualificato.

6. La questione centrale: l’avvocato delegato sostanziale del proprio assistito

6.1. Il problema in concreto

La situazione ricorrente negli ODM è la seguente: la parte, impossibilitata a presenziare per giustificati motivi ai sensi del comma 4 (trasferta, condizioni di salute, residenza lontana, impegni documentati), conferisce al proprio difensore un atto che contestualmente: a) lo investe dell’incarico difensivo e b) gli attribuisce i poteri necessari per la composizione della controversia ai sensi del medesimo comma 4. In questa ipotesi, il difensore si presenta all’incontro recando la delega formalizzata ai sensi del comma 4-bis (atto scritto, firma non autenticata, documento di identità del delegante).

6.2. La posizione di Cass. 8473/2019: ammissibilità espressa

Cass. 8473/2019 risponde affermativamente, con formulazione esplicita nel principio di diritto. Il solo limite è nella formalizzazione: procura speciale sostanziale distinta dall’incarico difensivo, non autenticabile dallo stesso difensore. La ratio è il presidio del nucleo funzionale dell’istituto (chi delega deve fare una scelta consapevole e formalizzata), non la preclusione soggettiva al cumulo.

6.3. La posizione di Cass. 9608/2026: il divieto di cumulo e la sua portata

Cass. 9608/2026 introduce, dichiarando di seguire il solco del 2019, un’affermazione categorica sull’incompatibilità strutturale dei ruoli. L’argomento è testuale: il sintagma normativo “con l’assistenza degli avvocati” (artt. 5, co. 1-bis, e 8 D.Lgs. 28/2010) istituisce una distinzione strutturale tra chi partecipa (la parte) e chi assiste (il difensore). Ne discende che il difensore non può cumulare i due ruoli.

Tuttavia, la formulazione si presta a un’obiezione sistematica immediata: se il cumulo è davvero strutturalmente precluso, il principio di diritto di Cass. 8473/2019, che la Corte del 2026 espressamente dichiara di non contraddire, non avrebbe potuto prevedere la coincidenza di ruoli “eventualmente nella persona dello stesso difensore”. La contraddizione interna è evidente e richiede un’operazione ermeneutica di raccordo.

7. Il difensore-delegato e l’analogia con la figura dell’avvocato procuratore di sé stesso (art. 86 c.p.c.): portata e limiti

7.1. Il modello processuale: art. 86 c.p.c.

L’art. 86 c.p.c. -rubricato “Difesa personale della parte”- stabilisce che “la parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore”. La giurisprudenza della Cassazione ha più volte chiarito che in questa ipotesi l’avvocato cumula le due qualifiche -che restano tuttavia distinte- senza necessità del formale conferimento a sé stesso della procura alle liti (Cass. n. 9/2019; n. 12348/2002; n. 6518/2019). La distinzione tra le qualifiche, pur nella loro compresenza nella medesima persona, conserva rilevanza pratica: l’avvocato che intenda agire quale difensore di sé stesso deve dichiararlo espressamente, pena la perdita del diritto al compenso professionale (Cass. n. 1518/2019; n. 4698/2019).

7.2. Il limite dell’applicabilità diretta alla mediazione

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il principio dell’art. 86 c.p.c. non ha carattere generale e trova applicazione esclusivamente nell’ambito del processo civile. In senso conforme, è stato affermato che la mediazione costituisce una “pare ntesi non giurisdizionale all’interno del processo” (Cass. n. 40035/2021), sicché ad essa non si applicano direttamente le regole processuali sulla costituzione delle parti. Non è quindi possibile invocare l’art. 86 c.p.c. come fondamento normativo diretto del cumulo di ruoli in mediazione.

7.3. La portata dell’analogia: il modello del “difensore-delegato”

Ciò che la figura dell’art. 86 c.p.c. offre non è un’applicazione diretta, bensì un modello concettuale di riferimento. L’art. 86 c.p.c. insegna che l’ordinamento italiano non reputa ontologicamente incompatibile il cumulo di qualità giuridiche diverse nella medesima persona fisica, purché le rispettive funzioni restino distintamente riconoscibili e formalmente fondate. Il difensore-parte non si autoconferisce la procura: la sua legittimazione a cumulare le qualifiche discende direttamente dalla legge (art. 86 c.p.c.) e dalla sua qualità professionale. Le qualifiche rimangono “comunque distinte” (Cass. n. 9/2019).

Trasportando questo schema concettuale nella mediazione, il risultato è il seguente: il difensore può comparire all’incontro nella doppia veste di assistente tecnico e di delegato sostanziale, non perché l’art. 86 c.p.c. lo consenta direttamente (non lo consente), ma perché la parte ha formalizzato il conferimento di entrambe le funzioni con atti distinti -il mandato difensivo e la delega ex art. 8, comma 4-bis, D.Lgs. 28/2010– e il professionista può svolgere entrambe le funzioni, che restano tuttavia strutturalmente distinte nella loro titolazione formale.

In questa prospettiva, la “distinzione strutturale” richiamata da Cass. 9608/2026 non è una preclusione soggettiva al cumulo, ma la condizione di ammissibilità del cumulo stesso: le due funzioni devono essere fondate su titoli distinti, non possono essere ricondotte a un unico atto (la sola procura alle liti o il solo mandato difensivo). Il divieto non colpisce la coincidenza soggettiva, ma la confusione funzionale.

8. Valutazione critica e proposta interpretativa sistematica

8.1. La ricostruzione della tensione: divieto di cumulo automatico, non assoluto

Alla luce dell’analisi svolta, la lettura più coerente con il sistema normativo e giurisprudenziale è la seguente. L’affermazione di Cass. 9608/2026 sull’incompatibilità dei ruoli va intesa come divieto di cumulo automatico, non come divieto assoluto di coincidenza soggettiva. In altri termini: il difensore non diventa delegato sostanziale per il solo fatto di essere il difensore, e la sua sola presenza (ancorché munito di procura alle liti) non soddisfa la condizione di procedibilità. Ma il difensore può essere designato dalla parte come delegato sostanziale con atto formalmente e funzionalmente distinto dall’incarico difensivo.

Questa lettura è coerente con: a) il principio di diritto di Cass. 8473/2019, che il 2026 non intende contraddire; b) il testo dell’art. 8, comma 4, D.Lgs. 28/2010, che non esclude l’avvocato dal novero dei possibili delegati; c) il modello concettuale dell’art. 86 c.p.c., che dimostra la compatibilità strutturale del cumulo di qualità nella medesima persona, purché le funzioni restino “comunque distinte”; d) la distinzione operativa tra mandato all’assistenza e delega alla rappresentanza sostanziale in mediazione, coerente con la disciplina del comma 4-bis.

8.2. Il requisito dei “giustificati motivi”: un profilo non secondario

L’introduzione legislativa del requisito dei “giustificati motivi” (comma 4) costituisce un elemento che, nella prassi degli ODM, non può essere trascurato. La delega non è una mera alternativa organizzativa alla comparizione personale: essa è un’eccezione che presuppone una causa obiettiva. Ne consegue che la delega al difensore, pur formalmente regolare ex comma 4-bis, potrebbe essere contestata se risulti conferita in assenza di qualsiasi giustificazione (ad es., parte che delega sistematicamente senza motivo). La nozione di “giustificato motivo” va intesa in senso oggettivo-funzionale: devono emergere ragioni reali che rendano la comparizione personale impraticabile o significativamente onerosa (distanza geografica, impegni professionali documentati, condizioni di salute, urgenze lavorative).

8.3. La questione dell’assistenza tecnica nella doppia veste

Qualora il difensore compaia come delegato sostanziale, si pone la questione se la parte sia assistita tecnicamente nell’incontro. La risposta è che la parte è necessariamente priva di un difensore-assistente distinto dal delegato. Vi sono tre possibili configurazioni pratiche.

Prima configurazione (preferibile): il difensore delegato compare esplicitando entrambi i titoli –assistente tecnico e delegato sostanziale-. La Corte non esclude esplicitamente questa soluzione quando fondata su atti formalmente distinti, e il modello concettuale dell’art. 86 c.p.c. la avalla per analogia: le qualifiche cumulate restano distinte anche se convergono nella medesima persona.

Seconda configurazione: la parte nomina un secondo soggetto (terzo o altro difensore) come delegato, mantenendo il proprio difensore originario nella sola funzione di assistente tecnico. Questa soluzione azzera il problema ma impone un onere aggiuntivo spesso sproporzionato rispetto al valore della controversia.

Terza configurazione: la parte, per giustificati motivi, compare solo tramite il delegato-difensore, senza che vi sia un assistente tecnico formalmente distinto. La violazione dell’obbligo di assistenza tecnica incide sul piano deontologico e sull’interesse della parte, ma non determina  di per sé, certamente per i procedimenti non previsti dall’art. 5, l’improcedibilità della domanda, giacché la sanzione dell’improcedibilità è collegata alla mancata comparizione della parte (o di un suo rappresentante sostanziale), non alla mancanza dell’assistente tecnico.

9. Implicazioni operative per l’organismo di mediazione

9.1. Il controllo documentale al primo incontro

L’ODM è tenuto a verificare il rispetto delle condizioni di cui all’art. 8, commi 4 e 4-bis. In concreto, il mediatore responsabile della procedura dovrà accertare: a) l’esistenza della delega in forma scritta con firma non autenticata; b) la presenza degli estremi del documento di identità del delegante; c) l’allegazione di copia non autenticata del documento di identità del delegato; d) che la delega contenga i poteri necessari per la composizione della controversia; e) che nella delega o in una dichiarazione allegata siano indicati i “giustificati motivi” dell’assenza della parte.

Nel caso del difensore-delegato, dovranno essere presentati due documenti distinti: i) il mandato difensivo (che legittima l’assistenza tecnica); ii) la delega ex comma 4-bis (che legittima la partecipazione in sostituzione della parte). In assenza del secondo documento, il difensore comparirà come solo assistente tecnico, e la condizione di procedibilità non sarà soddisfatta rispetto alla comparizione di quella parte (salvo che la condizione dipenda dall’altra parte già comparsa).

9.2. La verbalizzazione

Il verbale del primo incontro deve dare atto: a) della modalità di partecipazione di ciascuna parte (personale o per delegato); b) dell’identità del delegato e della sua eventuale doppia veste; c) degli estremi della delega ex comma 4-bis e del mandato difensivo; d) dell’indicazione dei giustificati motivi dell’assenza, se dedotti; e) dell’acquisizione della delega e delle copie dei documenti di identità agli atti della procedura (obbligo esplicito ex comma 4-bis). Il mediatore ha facoltà di chiedere alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale (art. 8, co. 4, ultima proposizione).

9.3. Un modello-tipo di delega per il difensore-delegato

Al fine di prevenire contestazioni, l’ODM dovrebbe predisporre nei propri regolamenti -o nelle istruzioni per il primo incontro- un modello-tipo di delega ex comma 4-bis ad uso specifico del difensore-delegato, strutturato come segue: i) identificazione della parte delegante, della controversia, dell’organismo e della data dell’incontro; ii) enunciazione dei giustificati motivi dell’assenza; iii) designazione nominativa del delegato e conferimento dei poteri di disporre dei diritti in controversia e di concludere accordi vincolanti; iv) dichiarazione che il delegato è a conoscenza dei fatti; v) sottoscrizione con firma non autenticata del delegante; vi) allegazione del documento di identità del delegante. Il delegato, contestualmente, è tenuto a consegnare copia non autenticata del proprio documento di identità ex comma 4-bis.

10. Conclusioni

Le due pronunce in rassegna tracciano, nel loro insieme, un quadro sufficientemente chiaro dei principi applicabili alla partecipazione in mediazione, nel quale il testo legislativo vigente (art. 8, co. 4 e 4-bis, D.Lgs. 28/2010, nel testo post-Cartabia e post-correttivo) svolge un ruolo risolutivo rispetto ai profili di carattere formale.

Il nodo irrisolto è il divieto di cumulo dei ruoli enunciato da Cass. 9608/2026: formulato in termini categorici, esso è obiettivamente in tensione con il principio fondativo di Cass. 8473/2019. La lettura sistematicamente corretta, supportata dall’analogia con la figura dell’avvocato procuratore di sé stesso ex art. 86 c.p.c. (nei suoi limiti e nella sua portata concettuale), porta a qualificare quel divieto come divieto di cumulo automatico, non come preclusione assoluta alla coincidenza soggettiva. Il difensore può essere anche delegato sostanziale della parte, a condizione che:

i) ricorrano giustificati motivi dell’assenza della parte;

ii) la delega sia conferita con atto formalmente distinto dal mandato difensivo, ex comma 4-bis;

iii) la delega contenga i poteri necessari per la composizione della controversia e l’indicazione della conoscenza dei fatti.

Questa soluzione preserva la coerenza con il precedente del 2019, rispetta il dettato del comma 4, valorizza il modello concettuale dell’art. 86 c.p.c. (nelle sue applicazioni analogiche), e impone all’ODM, cui spetta il controllo documentale, di esigere la formalizzazione distinta dei due titoli come condizione necessaria e sufficiente per ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità.

La decennale esperienza conferma che la partecipazione personale delle parti aumenta sensibilmente la possibilità di definire la lite consensualmente. Se, però, all’incontro fissato la parte per giustificati motivi non può partecipare, non si vede perché il soggetto a cui conferire i poteri necessari per la risoluzione, purché sia edotto dei fatti riguardanti la lite, non possa essere l’avvocato a cui ha dato mandato per l’assistenza tecnica in mediazione.

Rimane auspicabile un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Cassazione, ovvero, sul piano normativo, una precisazione nell’ambito di una futura revisione del regolamento attuativo (D.M. 150/2023), che stabilisca espressamente se e a quali condizioni la coincidenza soggettiva tra difensore e delegato sostanziale è ammessa. In mancanza, la soluzione più prudente per gli ODM è quella della massima formalizzazione documentale, con acquisizione agli atti degli elementi richiesti dal comma 4-bis e annotazione nel verbale della doppia veste del difensore-delegato.

In definitiva, l’AVVOCATO DELEGATO IN MEDIAZIONE è ammesso solo se le funzioni di assistenza e delega sono formalmente distinte.

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Per gli orientamenti giurisprudenziali aggiornati su questo tema, consulta la scheda tematica nell’Osservatorio Giurisprudenziale.


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