Cos’è il correttivo Cartabia in materia di mediazione civile?
Il D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 7 del 10 gennaio 2025, in vigore dal 25 gennaio 2025) introduce disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 149/2022, la Riforma Cartabia, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita. Non si tratta di una nuova riforma organica, ma di aggiustamenti puntuali emersi nella prima fase di applicazione: durata della procedura, mediazione telematica, delega alla partecipazione ed estensione del patrocinio a spese dello Stato.
Quanto dura oggi una mediazione dopo il correttivo?
Il nuovo art. 6, D.Lgs. 28/2010 fissa in sei mesi il termine ordinario per la conclusione della mediazione, prorogabile di ulteriori tre mesi per volta su accordo delle parti. Il termine decorre dal deposito della domanda o, in caso di mediazione demandata dal giudice, dall’ordinanza di rimessione; in quest’ultimo caso la proroga di tre mesi è concedibile una sola volta. La nuova disciplina si applica ai procedimenti per cui, alla data di entrata in vigore del decreto, non era ancora stato depositato il verbale conclusivo.
Cosa cambia per la mediazione telematica?
Il correttivo introduce due nuovi articoli. L’art. 8-bis disciplina la mediazione telematica, prevedendo la redazione e sottoscrizione degli atti secondo il Codice dell’Amministrazione Digitale. L’art. 8-ter regola la sottoscrizione documentale: in assenza del consenso unanime delle parti all’uso delle firme elettroniche, si ricorre alla firma analogica davanti al mediatore. Gli incontri, con il consenso di tutte le parti, possono inoltre svolgersi con collegamenti audiovisivi da remoto, purché sia garantita la reciproca udibilità e visibilità.
Cosa cambia sulla delega a partecipare in mediazione?
L’art. 8, D.Lgs. 28/2010, come modificato, prevede ora che la delega a partecipare possa essere conferita con firma non autenticata, purché accompagnata dagli estremi del documento d’identità del delegante. Nei casi previsti dall’art. 11, comma 7, la delega richiede invece la firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Cosa cambia sul patrocinio a spese dello Stato?
Le modifiche agli artt. 15-bis e 15-quinquies, D.Lgs. 28/2010 ampliano la platea dei beneficiari del patrocinio a spese dello Stato in mediazione, includendo espressamente i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, gli apolidi e le organizzazioni non lucrative.
Un tema collegato ma distinto: la nuova disciplina fiscale (D.Lgs. 123/2025)
Il D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nuovo Testo Unico dell’Imposta di Registro, incide anch’esso sulla mediazione pur non essendo un correttivo della Riforma Cartabia: dal 1° gennaio 2027 abrogherà l’art. 17, D.Lgs. 28/2010 e ne trasferirà il contenuto nel nuovo art. 191 TUR, che conferma senza modifiche sostanziali l’esenzione dall’imposta di bollo per tutti gli atti del procedimento e l’esenzione dall’imposta di registro per il verbale di conciliazione entro il limite di € 100.000. L’entrata in vigore di questa disciplina, inizialmente fissata al 1° gennaio 2026, è stata prorogata dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 (Milleproroghe), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26: fino ad allora resta applicabile l’art. 17, D.Lgs. 28/2010.
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