La mediazione obbligatoria per i contratti bancari, finanziari e assicurativi è il passaggio che la legge impone prima di rivolgersi al giudice. Adierre Cameco, Organismo di Mediazione accreditato dal Ministero della Giustizia (ODM n. 215 R.O.M.), ti assiste in ogni fase della procedura.

L’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 impone il tentativo di mediazione come condizione di procedibilità per le controversie in materia di contratti bancari, finanziari e assicurativi. Significa che, senza aver prima tentato la mediazione, non puoi portare la causa davanti al giudice: la domanda giudiziale sarebbe dichiarata improcedibile. Restano distinti i contratti societari, i patti di famiglia, il comodato e l’affitto d’azienda, ugualmente soggetti a mediazione obbligatoria.

  • conti correnti e rapporti di conto corrente bancario
  • mutui, finanziamenti e prestiti personali
  • leasing e locazione finanziaria
  • contratti di investimento e intermediazione finanziaria
  • polizze assicurative di ogni ramo
  • carte di credito e strumenti di pagamento

Se avvii un giudizio senza aver esperito il tentativo di mediazione, il giudice rileva l’improcedibilità della domanda, anche d’ufficio. Il processo si blocca e sei costretto ad attivare comunque la mediazione, con perdita di tempo e di risorse.

La mediazione civile e commerciale non è solo un obbligo di legge: è spesso lo strumento più efficace per risolvere le controversie con banche, finanziarie e compagnie assicurative.

  • tempi definiti: la procedura si conclude generalmente entro pochi mesi
  • costi contenuti e prevedibili, disciplinati dal D.M. 150/2023
  • riservatezza assoluta di quanto discusso in mediazione
  • possibilità di raggiungere un accordo su misura, non vincolato alle rigidità processuali
  • l’accordo di mediazione, se sottoscritto dagli avvocati, costituisce titolo esecutivo

Adierre Cameco gestisce la procedura in modalità telematica e in presenza, attraverso la piattaforma certificata MediaODR.

  • deposito dell’istanza di mediazione, anche online
  • Adierre Cameco fissa il primo incontro entro i termini di legge
  • convocazione della controparte e dei rispettivi legali
  • primo incontro informativo e programmatico davanti al mediatore
  • eventuali incontri successivi di negoziazione assistita dal mediatore
  • redazione del verbale, con accordo o mancato accordo
La mediazione è obbligatoria solo per le controversie con la banca o anche con la finanziaria e l’assicurazione?

L’obbligo riguarda allo stesso modo contratti bancari, contratti finanziari e contratti assicurativi, ai sensi dell’art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010.

Posso avviare la mediazione senza avvocato?

Sì, ma per alcune materie l’assistenza legale è consigliata e in taluni casi necessaria per la validità dell’accordo come titolo esecutivo.

Cosa succede se la controparte non partecipa alla mediazione?

Il procedimento si conclude con verbale di mancato accordo per mancata comparizione, condizione comunque idonea a soddisfare la condizione di procedibilità richiesta dalla legge.

Per consultare il testo ufficiale e aggiornato dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010, è possibile fare riferimento a Normattiva, la banca dati ufficiale della normativa vigente.

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