Osservatorio Giurisprudenziale — Sportello degli Orientamenti

Mancata partecipazione ingiustificata al primo incontro: argomenti di prova e sanzioni processuali

In evoluzione

Riferimento normativo

Art. 12-bis D.Lgs. 28/2010 (introdotto dal D.Lgs. 149/2022); art. 116, comma 2, c.p.c.; art. 8, commi 4 e 4-bis, D.Lgs. 28/2010 (partecipazione personale e delega; comma 4-bis inserito dal D.Lgs. 216/2024). Testo previgente (mediazioni anteriori al regime introdotto dal D.Lgs. 149/2022): art. 8, comma 4-bis previgente.

Orientamento della Cassazione

Testo vigente. L’art. 12-bis D.Lgs. 28/2010 prevede che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro il giudice possa desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c. (comma 1); che, quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanni la parte costituita che non ha partecipato al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio (comma 2); che, con il provvedimento che definisce il giudizio e se richiesto, possa condannare la parte soccombente non partecipante al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata, non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione della mediazione (comma 3); e che il provvedimento sia trasmesso, se riguarda una pubblica amministrazione, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti e, se riguarda un soggetto vigilato, all’autorità di vigilanza (comma 4).

Giurisprudenza di legittimità. Cass. Sez. III civ., Ord. n. 9608/2026 attiene alla condizione di procedibilità (non alle sanzioni): essa è soddisfatta quando al primo incontro compare almeno la parte onerata, personalmente o tramite rappresentante con poteri sostanziali, che può anche manifestare l’indisponibilità a proseguire. Non risultano pronunce di legittimità sull’applicazione dei commi 1-3 dell’art. 12-bis.

Orientamento dei giudici di merito

Trib. Milano, Sent. n. 9925/2025 (22/12/2025): la comunicazione scritta dell’assenza non integra il giustificato motivo, che richiede un impedimento assoluto e non temporaneo; il giudice applica le sanzioni dell’art. 12-bis.

Trib. Cremona, Sent. n. 286/2026 (dep. 12/06/2026): le ragioni di merito della controversia non integrano giustificato motivo di assenza; la parte non partecipante è condannata alle spese in misura maggiorata; la decisione richiama l’art. 8, comma 4-bis nella numerazione previgente (il regime applicabile alla vicenda va accertato in base alla data della domanda di mediazione).

Trib. Napoli Nord, Sent. n. 3113/2026 (pubbl. 07/10/2026): solo un giustificato motivo, provato da chi lo invoca, esonera dalla sanzione; la somma è pari al doppio del contributo unificato dovuto, non di quello versato (art. 12-bis, comma 2).

Trib. Benevento, Sent. n. 1391/2026 (pubbl. 05/10/2026): convenute vittoriose nel merito ma assenti alla mediazione demandata condannate al doppio del contributo unificato, con compensazione delle spese. La sentenza indica la norma come «art. 12, comma 2 (già art. 4, comma 3-bis)»: il riferimento corretto è l’art. 12-bis, comma 2 (già art. 8, comma 4-bis).

Trib. Torre Annunziata, Sent. n. 2357/2026 (pubbl. 09/10/2026): per una mediazione conclusa il 30/03/2023 applica, ratione temporis, il previgente art. 8, comma 4-bis (somma pari al contributo unificato, non al doppio). Precisa inoltre che il chiamato all’eredità che si limita a partecipare alla mediazione promossa da altri non compie accettazione tacita, a differenza di chi la promuove.

Approfondimenti

Cass. III civ. Ord. n. 9608/2026 | Trib. Milano n. 9925/2025 | Trib. Cremona n. 286/2026 | Art. 12-bis D.Lgs. 28/2010 | Art. 116 c.p.c. | Trib. Napoli Nord n. 3113/2026 | Trib. Benevento n. 1391/2026 | Trib. Torre Annunziata n. 2357/2026

Massime collegate a questa scheda

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A cura dell'Osservatorio Giurisprudenziale — Adierre Cameco S.r.l. — ultimo aggiornamento: 22 Ottobre 2026

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