Assenza dalla mediazione della parte vittoriosa: nessun obbligo di compensare le spese
Cass. civ., sez. II, ord. 02/02/2023, n. 3184/2023 - Rel. Scarpa
Massima
La mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione produce le conseguenze previste dall'art. 8, comma 4-bis, d.lgs. n. 28/2010 (testo previgente), ma non obbliga il giudice a compensare le spese quando la parte assente risulti vittoriosa: la compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che non è tenuto a motivarne il mancato esercizio.
In una riga
L'assenza ingiustificata dalla mediazione non impone la compensazione delle spese a favore della parte soccombente.
E oggi?
Nel testo vigente: le conseguenze della mancata partecipazione sono nell'art. 12-bis: argomenti di prova (comma 1), versamento del doppio del contributo unificato quando la mediazione è condizione di procedibilità (comma 2) e, su richiesta, condanna del soccombente assente a una somma equitativa (comma 3). La compensazione delle spese resta rimessa alla valutazione del giudice: la riforma non la impone.
Pronunce collegate
Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.
