Mediazione obbligatoria - Mancata partecipazione della parte convocata - Giustificato motivo - Esclusione - Conseguenze sulle spese
Trib. Cremona, sent. 12/06/2026, n. 286/2026
Massima
La parte regolarmente convocata al procedimento di mediazione obbligatoria che non vi partecipi senza giustificato motivo incorre nella sanzione prevista dall'art. 8 co. 4-bis D.Lgs. 28/2010. Le ragioni di merito della controversia non integrano giustificato motivo di assenza, pena lo svuotamento della funzione deflattiva della mediazione obbligatoria.
E oggi?
Nel testo vigente: art. 12-bis, comma 2. Quando la mediazione è condizione di procedibilità, la parte costituita assente senza giustificato motivo al primo incontro è condannata a una somma pari al doppio del contributo unificato; il testo previgente prevedeva una somma pari al contributo. Resta attuale il principio che le ragioni di merito non integrano giustificato motivo.
Pronunce collegate
Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.
