Mancata partecipazione alla mediazione - Argomenti di prova - Potere discrezionale - Spese e art. 96 c.p.c.
Cass. civ., sez. II, ord. 01/03/2022, n. 6730/2022 - Rel. Besso Marcheis
Massima
Il potere del giudice di desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione ingiustificata alla mediazione (art. 8, comma 4-bis, d.lgs. n. 28/2010, testo previgente) è discrezionale, non obbligatorio. L'assenza dalla mediazione della parte poi integralmente vittoriosa non impedisce la condanna della controparte alle spese ed ex art. 96 c.p.c.: l'esclusione della ripetizione delle spese opera solo, ai sensi dell'art. 13, in caso di rifiuto della proposta del mediatore interamente corrispondente alla decisione.
In una riga
Dalla mancata partecipazione alla mediazione il giudice può, ma non deve, trarre argomenti di prova; l'assenza della parte poi vittoriosa non le preclude la rifusione delle spese, salvo il caso dell'art. 13.
E oggi?
Nel testo vigente: art. 12-bis, comma 1, che riproduce la facoltà del giudice di desumere argomenti di prova, ora riferita al primo incontro. Le spese sono regolate dall'art. 13, comma 1, che ha ampliato gli effetti del rifiuto della proposta: alla parte vincitrice che l'ha rifiutata è esclusa la ripetizione delle spese ed è imposto anche il rimborso delle spese del soccombente e un importo pari al contributo unificato. Il principio resta attuale.
Pronunce collegate
Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.
