Mediazione demandata - Consulenza tecnica svolta in mediazione - Utilizzabilità nel giudizio con il consenso delle parti - Prova atipica
Trib. Latina, sez. Seconda Sezione, sent. 21/10/2026, n. 1859/2026 - Giudice Laura Gigante
Massima
La consulenza tecnica espletata nel procedimento di mediazione demandata è utilizzabile nel successivo giudizio, come prova atipica liberamente valutabile, quando le parti abbiano dichiarato al mediatore che l'elaborato potrà essere utilizzato in giudizio e la relazione sia stata ritualmente prodotta. Ne è condizione la verificabilità degli esiti: la consulenza deve fondarsi su documenti prodotti anche nel giudizio e su accertamenti svolti in contraddittorio.
In una riga
Con il consenso delle parti dichiarato al mediatore, la consulenza tecnica svolta in mediazione entra nel giudizio come prova atipica, se i suoi esiti sono verificabili.
E oggi?
Nel testo vigente: art. 8, comma 7. Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali; al momento della nomina le parti possono convenire la producibilità in giudizio della relazione, anche in deroga all'art. 9, e la relazione è valutata ai sensi dell'art. 116, primo comma, c.p.c. Il consenso va quindi raccolto e verbalizzato al momento della nomina dell'esperto.
Pronunce collegate
Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.
