Condominio - Impugnazione di delibera - Mancata partecipazione alla mediazione - Art. 12-bis, comma 2, applicato a giudizio iscritto nel 2022
Trib. Velletri, sent. 23/10/2026, n. 2172/2026 - Giudice Angelo Baffa
Massima
Nel giudizio di impugnazione di delibera condominiale, accolta la domanda del condomino, il condominio che non ha partecipato alla mediazione è condannato ai sensi dell'art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 28/2010 al versamento di un importo pari al doppio del contributo unificato. La sentenza applica la norma a un giudizio iscritto a ruolo nel 2022 senza esaminare la questione di diritto transitorio.
In una riga
Condanna del condominio assente in mediazione al doppio del contributo unificato, in un giudizio iscritto nel 2022.
E oggi?
Nota di contrasto. Per i giudizi instaurati prima del 28/02/2023 l'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149/2022 (Cartabia) rinvia alle disposizioni anteriormente vigenti: la sanzione applicabile è quella del previgente art. 8, comma 4-bis (somma pari al contributo unificato), come ritenuto da Trib. Tivoli n. 1311/2026 e Trib. Nola n. 3536/2026.
Pronunce collegate
Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.
