Cassazione Ante D.Lgs. 149/2022 (Cartabia) Verificata sul testo integrale

Mediazione obbligatoria - Effettività dell'esperimento - Mancata partecipazione di una delle parti

Cass. civ., sez. III, ord. 15/04/2026, n. 9608/2026 - Rel. Giannitti

Massima

Nella mediazione obbligatoria o demandata la condizione di procedibilità è collegata all'effettivo esperimento del procedimento e si considera soddisfatta quando al primo incontro compare almeno la parte onerata, personalmente o tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, anche solo per dichiarare l'indisponibilità a proseguire. La mancata partecipazione ingiustificata dell'altra parte non rende improcedibile la domanda e rileva solo ai fini sanzionatori e probatori; se nessuna parte compare, la condizione non è avverata.

Pronunce collegate

Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.

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