In tema di mediazione obbligatoria contemplata dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010, è vero che il suo esperimento è condizione di procedibilità della domanda. Tuttavia, l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilavata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Qualora tale circostanza non si realizzi nel termine indicato il giudice d’appello è libero di disporre o meno la mediazione, ma non ne è obbligato, neppure nelle materie che per legge richiedono il preventivo esperimento obbligatorio della procedura. In grado di appello la mediazione rappresenta condizione di procedibilità della domanda solo quando è il giudice a disporla a sua discrezione.


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