Mediazione ampliata dal convenuto aderente: la condizione di procedibilità è assolta
C. App. Venezia, sent. 09/04/2026, n. 844/2026
Massima
La condizione di procedibilità è assolta quando la parte convenuta, aderendo alla domanda di mediazione, ne ha ampliato l'oggetto fino a comprendere le questioni poi dedotte in giudizio: non può quindi eccepire il mancato esperimento della mediazione su quelle stesse questioni. Il fallimento del primo tentativo e delle trattative svolte in corso di causa può essere valorizzato per escludere l'utilità di un nuovo tentativo.
In una riga
Chi in mediazione ha esteso l'oggetto della procedura non può poi eccepire che su quei temi la mediazione mancava.
Pronunce collegate
Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.
