Cassazione Ante D.Lgs. 149/2022 Verificata sul testo integrale

Eccezione di mancato esperimento della mediazione - Tempestività - Ricorso per cassazione - Onere di trascrizione del verbale

Cass. civ., sez. III, ord. 26/04/2022, n. 12974/2022 - Rel. Scrima

Massima

È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso per cassazione con cui si censura la sentenza d'appello per aver ritenuto non decisivo il mancato esperimento della mediazione obbligatoria (art. 5 d.lgs. n. 28/2010), in quanto l'eccezione non era stata sollevata entro la prima udienza, ove il ricorrente, nell'affermare di averla formulata a verbale, non ne riporti il tenore letterale almeno per la parte rilevante.

In una riga

Chi deduce in cassazione di aver tempestivamente eccepito il mancato esperimento della mediazione deve trascrivere il verbale d'udienza nella parte rilevante, a pena di inammissibilità del motivo.

E oggi?

Nel testo vigente: art. 5, comma 2. Resta la decadenza dell'eccezione alla prima udienza. Il profilo processuale (autosufficienza del ricorso per cassazione) non è inciso dalla riforma.

Pronunce collegate

Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.

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