Negoziazione assistita obbligatoria (art. 3 D.L. 132/2014) - Applicabilita' alle domande proposte nei confronti del terzo chiamato in causa - Esclusione - Richiamo analogico alla mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010
Cass. civ., sez. III, ord. 21/05/2026, n. 15584/2026
Massima ufficiale del CED
La condizione di procedibilità della negoziazione assistita obbligatoria (art. 3 d.l. n. 132/2014, conv. dalla l. n. 162/2014) non si estende alle domande proposte nei confronti del terzo chiamato in causa, poiché la legittimazione a eccepirne il mancato esperimento è riservata al convenuto originario. La Corte richiama per analogia l'orientamento in tema di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010, secondo cui la condizione di procedibilità riguarda il solo atto introduttivo e non le domande riconvenzionali (Cass. S.U. n. 3452/2024).
E oggi?
Nel testo vigente: art. 5, comma 2 vigente («domanda introduttiva del giudizio»). Conferma il richiamo analogico della Corte: la condizione di procedibilità riguarda il solo atto introduttivo.
Pronunce collegate
Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.
