Assenza in mediazione e motivo d'appello generico: il ricorso deve trascrivere il motivo
Cass. civ., sez. III, ord. 18/12/2024, n. 33223/2024 - Rel. Simone
Massima
Se il giudice d'appello ha dichiarato generico il motivo con cui si lamentava la mancata declaratoria di improcedibilità per l'assenza dell'attrice all'incontro di mediazione, è inammissibile per difetto di specificità (art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.) il ricorso per cassazione che non riporta il contenuto del motivo d'appello. Le considerazioni svolte dal giudice d'appello, ad abundantiam, sulla validità dell'accordo di mediazione sono rese senza potestas iudicandi e non sono impugnabili.
In una riga
Il ricorso che censura la mancata improcedibilità per assenza in mediazione deve trascrivere il motivo d'appello dichiarato generico.
E oggi?
Nel testo vigente: la partecipazione personale è regolata dall'art. 8, comma 4, e le conseguenze dell'assenza dall'art. 12-bis. Il profilo deciso dalla Corte (specificità del ricorso) è processuale e non è inciso dalla riforma.
Pronunce collegate
Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.
