Tribunale Ante D.Lgs. 149/2022 Verificata sul testo integrale

Mediazione obbligatoria in materia condominiale - Impugnazione di delibera assembleare ex art. 1137 c.c. - Condizione di procedibilità - Art. 5 co. 1 D.Lgs. 28/2010 - Tribunale di Bologna

Trib. Bologna, ord. 01/08/2025, n. s.n./2025 - Giudice Matteucci

Massima

La domanda di annullamento di delibera condominiale ex art. 1137, co. 2, c.c. è tempestiva se, entro il termine perentorio di trenta giorni, è depositata l'istanza di mediazione obbligatoria: l'unica attività prescritta a pena di decadenza è il deposito dell'istanza presso l'organismo, non potendosi imputare all'istante i tempi con cui questo ne dà comunicazione alla controparte. Nella specie, disattese le doglianze sulle irregolarità della procedura, le eccezioni preliminari di inammissibilità e improcedibilità sono state respinte e le domande rigettate nel merito.

E oggi?

Nel testo vigente: art. 8, comma 2, D.Lgs. 28/2010: dal momento in cui la comunicazione della domanda da parte dell'organismo perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta; la parte può a tal fine comunicare direttamente all'altra parte la domanda già presentata all'organismo. Anche il testo previgente (art. 5, comma 6) collegava l'effetto alla comunicazione della domanda alle altre parti, non al suo deposito. La soluzione del giudice, che valorizza il deposito dell'istanza entro il termine perentorio di trenta giorni e non imputa all'istante i tempi di comunicazione dell'organismo, è dunque un'interpretazione e non il dato testuale; la questione è oggetto di contrasto nella giurisprudenza di merito (deposito o comunicazione) e non risulta una pronuncia di legittimità specifica sul punto. Per i procedimenti soggetti al testo vigente conviene presidiare la tempestività comunicando direttamente la domanda alla controparte. Restano fermi l'art. 5, comma 1 (la materia condominiale rientra tra quelle in cui la mediazione è obbligatoria) e il comma 2 (l'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza). L'ordinanza riguarda una mediazione del gennaio 2023, anteriore al D.Lgs. 149/2022.

Pronunce collegate

Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.

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