Sportello degli orientamenti

Mediazione delegata dal giudice: disciplina e conseguenze dell’inottemperanza

Orientamento in evoluzione

In breve

L’art. 5-quater D.Lgs. 28/2010 (introdotto dal D.Lgs. 149/2022; già art. 5 co. 2 nella versione previgente) attribuisce al giudice la facoltà di disporre, anche d’ufficio, la mediazione in qualsiasi stato del procedimento di primo grado e in appello, fissando il termine per il deposito dell’istanza.

Cass. Sez. III civ., Ord. n. 4133/2024 (14/2/2024) ha precisato che il termine di 15 giorni assegnato dal giudice per avviare la mediazione ha natura ordinatoria e non perentoria: il suo decorso non determina la decadenza dal potere di attivare la procedura né l’improcedibilità, purché il primo incontro davanti al mediatore si tenga e si concluda senza accordo entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice (v. già Cass. Sez. II civ., Sent. n. 40035/2021).

Riferimento normativo

Art. 5-quater D.Lgs. 28/2010 (introdotto dal D.Lgs. 149/2022); D.M. 150/2023

Pronunce di riferimento

  • Cass. Sez. III civ., Ord. n. 4133/2024 (14/2/2024)
  • Cass. Sez. III civ., Ord. n. 32454/2024 (13/12/2024)
  • Cass. Sez. II civ., Sent. n. 40035/2021 (14/12/2021)

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A cura della Direzione Scientifica di Adierre Cameco (Avv. Marino Iannone). Aggiornato il 25 settembre 2026. Sintesi informativa: verificare le pronunce sulle banche dati prima dell’uso professionale.

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