Bollette di luce e gas: fulmine stilizzato in rosso

In breve. Nelle liti su bollette di luce e gas con decreto ingiuntivo, Cass. n. 22276/2026 pone l’onere di attivare la conciliazione ARERA (TICO) sul fornitore opposto; Trib. Torre Annunziata n. 2348/2026 lo pone invece sull’utente opponente. In attesa che il contrasto si componga, è prudente valutare caso per caso.

Una bolletta di luce o gas che il cliente ritiene sbagliata, un fornitore che chiede il pagamento con un decreto ingiuntivo, un’opposizione. È una delle liti più diffuse e più sproporzionate del contenzioso civile: importi spesso modesti, rapporti destinati a proseguire, e un processo che costa a entrambe le parti più di quanto sia in gioco.

Per queste controversie l’ordinamento non prevede la mediazione del D.Lgs. 28/2010, ma un tentativo obbligatorio di conciliazione regolato dall’ARERA, il cosiddetto TICO (Testo integrato conciliazione, delibera 209/2016/E/COM), che spetta al cliente attivare. La domanda è semplice: quando è il fornitore ad agire con un decreto ingiuntivo, chi deve fare il primo passo?

La Cassazione: il passo spetta a chi vuole far valere il credito

Con la sentenza n. 22276 del 29 giugno 2026 la Corte di cassazione ha affermato che la conciliazione va attivata dal cliente soltanto quando è lui a promuovere la controversia. Se invece il giudizio nasce dal ricorso del fornitore e il cliente propone opposizione, l’onere di attivare la procedura conciliativa o di mediazione obbligatoria grava sul creditore opposto. È lui, infatti, a essere interessato alla decisione sulla propria pretesa. È la stessa logica che l’art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 applica alla mediazione obbligatoria.

Un giudice di merito di diverso avviso

Pochi mesi dopo, il Tribunale di Torre Annunziata (sent. n. 2348 del 7 ottobre 2026, resa da un giudice onorario) ha deciso in senso opposto: ha posto l’onere sull’utente opponente, ha dichiarato improcedibile l’opposizione e ha confermato il decreto ingiuntivo. La sentenza esclude l’applicazione analogica del regime della mediazione, richiama alcune decisioni di merito e un’ordinanza di Cassazione del 2025 (n. 1498) che non abbiamo potuto verificare. Non si confronta con la pronuncia di giugno 2026.

Oltre la domanda su chi debba muoversi

Il contrasto è reale e andrà composto. Ma c’è un rischio, in questo dibattito: che la conciliazione si trasformi in un terreno di eccezioni e preclusioni, nel quale si discute di chi avrebbe dovuto attivarla anziché di come risolvere la lite. È esattamente la logica del processo che questi strumenti sono nati per evitare.

Dietro molte bollette contestate c’è un problema concreto: un conguaglio inatteso, un consumo stimato male, una rateizzazione mai offerta. Sono questioni che un tavolo di confronto risolve spesso in poco tempo e che una sentenza di improcedibilità lascia invece intatte, con un decreto ingiuntivo confermato e un cliente che resta convinto di aver subito un torto.

Che cosa fare, finché il contrasto non sarà composto

  • L’orientamento di legittimità più recente pone l’onere sul fornitore, ma una parte della giurisprudenza di merito continua a porlo sull’utente.
  • In via prudenziale, chi si oppone a un decreto ingiuntivo per forniture di luce o gas può valutare con il proprio avvocato di attivare comunque la conciliazione: si evita il rischio dell’improcedibilità e si apre, nel frattempo, una possibilità reale di accordo.
  • Per il fornitore vale il ragionamento inverso: attivare la conciliazione costa poco e mette al riparo il credito da contestazioni procedurali.

Domande frequenti

Che cos’è la conciliazione TICO?

È il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’ARERA per le controversie tra clienti finali e operatori di energia elettrica e gas (delibera 209/2016/E/COM).

Chi deve attivarla se il fornitore ha ottenuto un decreto ingiuntivo?

Per Cass. n. 22276/2026 il fornitore creditore opposto; per Trib. Torre Annunziata n. 2348/2026 l’utente opponente. Il contrasto non è ancora composto.

Cosa conviene fare a chi si oppone al decreto ingiuntivo?

Valutare con il proprio avvocato se attivare comunque la conciliazione, per evitare il rischio di improcedibilità.

Per approfondire

Riferimenti: Cass. civ., Sez. III, sent. n. 22276 del 29/06/2026, Rv. 679403-01 (massima ufficiale, Italgiure); Trib. Torre Annunziata, sez. I civ., sent. n. 2348/2026 (R.G. 4327/2024, pubbl. 07/10/2026) – testo consultato sulla Banca Dati di Merito. Da verificare: Cass. ord. n. 1498/2025, citata dal Tribunale. Norma di raffronto: art. 5-bis D.Lgs. 28/2010.

Le pronunce citate sono consultabili, con massima e principio di diritto, nell’Osservatorio Giurisprudenziale di Adierre Cameco, riservato agli iscritti. Questo contenuto ha finalità informative e non costituisce parere legale. Vai all’Osservatorio

Avv. Marino Iannone – Responsabile Scientifico, Adierre Cameco S.r.l.


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