Delega e sanzioni nella mediazione demandata: Trib. Tivoli 1311/2026 e Trib. Latina 1859/2026

In breve. Nella mediazione demandata dal giudice (art. 5-quater D.Lgs. 28/2010): il superamento del limite temporale dell’ordinanza non è sanzionato; al primo incontro si può delegare il difensore con giustificati motivi e nella forma dell’art. 8, comma 4-bis (Trib. Tivoli 1311/2026); la sanzione per l’assenza dipende dalla data di inizio del giudizio; la consulenza tecnica svolta in mediazione può entrare nel processo se le parti lo hanno convenuto (Trib. Latina 1859/2026).

Quando il giudice dispone la mediazione, chiede alle parti di fermarsi e di tornare a parlarsi prima che sia lui a decidere. L’art. 5-quater del D.Lgs. 28/2010 gli consente di farlo anche in appello, con ordinanza motivata, e rende la mediazione così disposta condizione di procedibilità della domanda. Due sentenze pubblicate nella settimana dal 21 al 28 ottobre 2026, del Tribunale di Tivoli e del Tribunale di Latina, mostrano come l’istituto possa essere letto per ciò che è: un’occasione di confronto, non una trappola di forme.

Un’ordinanza tardiva non è un’ordinanza inutile

Nel giudizio d’appello deciso dal Tribunale di Tivoli (sent. n. 1311 del 23 ottobre 2026) la mediazione era stata disposta con ordinanza del 13 giugno 2025, dopo la precisazione delle conclusioni (note dell’udienza del 10 giugno 2025) e prima che la causa fosse trattenuta in decisione (ordinanza del 18 maggio 2026). L’art. 5-quater, comma 1, nel testo in vigore dal 25 gennaio 2025, consente al giudice di provvedere «fino al momento in cui fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione»; in precedenza il limite era la precisazione delle conclusioni. Il Tribunale ha ritenuto l’ordinanza oltre il limite, ma ha escluso che il superamento sia sanzionato, richiamando un precedente di legittimità sull’analogo limite del testo previgente (Cass. n. 37920/2022); le parti, del resto, avevano dato esecuzione all’ordinanza senza contestarla.

È una lettura coerente con la natura dell’istituto. Trasformare un termine pensato per collocare bene la mediazione nel processo in una causa di invalidità avrebbe riprodotto, dentro la mediazione, proprio la logica del processo che essa intende prevenire.

Al primo incontro si può delegare, ma con serietà

La stessa sentenza affronta il tema più delicato del primo incontro: chi deve sedere al tavolo. La regola resta la partecipazione personale delle parti (art. 8, comma 4). In presenza di giustificati motivi la parte può però delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per comporre la controversia. Dal 2025 l’art. 8, comma 4-bis, introdotto dal D.Lgs. 216/2024, precisa la forma: la delega è conferita con atto a firma non autenticata, riporta gli estremi del documento di identità del delegante ed è consegnata dal delegato, con copia del proprio documento, per essere acquisita agli atti della procedura.

Nel caso deciso a Tivoli le parti che avevano promosso la mediazione erano rappresentate dal loro difensore, munito di delega. Il Tribunale ha ritenuto avverata la condizione di procedibilità, osservando che la controparte, pur informata, non aveva mai contestato la regolarità della partecipazione. Né il verbale né gli atti indicavano i giustificati motivi della delega; il Tribunale ha affermato che la loro valutazione è rimessa anzitutto al mediatore. L’affermazione non trova riscontro nel testo dell’art. 8: il comma 4 chiede al mediatore di far dichiarare i poteri di rappresentanza e di darne atto a verbale, il comma 4-bis disciplina forma e acquisizione della delega, ma nessuna norma gli attribuisce un sindacato sul fondamento dei motivi, che può essere esaminato dal giudice quando, ai sensi dell’art. 12-bis, deve stabilire se la mancata partecipazione fosse giustificata.

Il punto va letto insieme alla giurisprudenza di legittimità più recente. Per la Cassazione la condizione di procedibilità richiede la partecipazione effettiva al primo incontro della parte onerata, personalmente o tramite un rappresentante con adeguati poteri sostanziali (Cass., ord. n. 9608/2026), e la procura sostanziale non rientra nei poteri di autentica del difensore che ne è destinatario (Cass., ord. n. 20992/2026). La disciplina introdotta nel 2024 non rende superflua la persona: chiede che la sua assenza sia giustificata e documentata. Per chi media, significa verbalizzare con cura l’identità dei partecipanti, l’acquisizione della delega e dei documenti e i poteri dichiarati.

Chi non si presenta: la sanzione dipende da quando è iniziato il giudizio

Il Tribunale di Tivoli ha poi deciso quale sanzione applicare alla compagnia assicuratrice che, regolarmente convocata, non era comparsa. Oggi l’art. 12-bis, comma 2, prevede la condanna al versamento allo Stato del doppio del contributo unificato, e il comma 3 consente al giudice, su richiesta, di condannare il soccombente assente a una somma equitativa in favore della controparte. Ma l’art. 12-bis, introdotto dal D.Lgs. 149/2022 (Cartabia), non è tra le norme la cui applicazione è fissata al 30 giugno 2023: segue la regola generale dell’art. 35, comma 1, del decreto, che lo riferisce ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023. Nel giudizio pendente a quella data si applica quindi il testo previgente dell’art. 8, comma 4-bis, con una somma pari al contributo unificato. Lo stesso criterio è seguito dal Tribunale di Nola (sent. n. 3536/2026).

Nella stessa settimana altri due tribunali hanno applicato il doppio del contributo a giudizi iscritti nel 2022, senza confrontarsi con la disciplina transitoria (Trib. Catania n. 4689/2026; Trib. Velletri n. 2172/2026). Il contrasto è segnalato nelle relative schede dell’Osservatorio.

Un’avvertenza pratica: lo stesso numero, art. 8, comma 4-bis, indica oggi la delega e, nel testo anteriore alla riforma, la sanzione per l’assenza. Quando si cita, occorre sempre precisare quale testo si intende.

La consulenza tecnica nata al tavolo della mediazione

Il Tribunale di Latina (sent. n. 1859 del 21 ottobre 2026) ha deciso un’opposizione a decreto ingiuntivo per lavori edili nella quale, durante la mediazione demandata, era stata svolta una consulenza tecnica con sopralluogo in contraddittorio. Le parti avevano dichiarato al mediatore che l’elaborato poteva essere utilizzato nel giudizio. Il Tribunale lo ha valutato come prova atipica, purché i suoi esiti siano verificabili sulla documentazione prodotta anche nel processo, e ha posto le spese della mediazione a carico della parte soccombente insieme alle spese di lite.

Il testo vigente offre oggi una base più precisa: l’art. 8, comma 7, consente alle parti di convenire, al momento della nomina dell’esperto, la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all’art. 9, e prevede che il giudice la valuti ai sensi dell’art. 116, primo comma, c.p.c. Il lavoro svolto per cercare un accordo non va perduto se l’accordo non arriva: può servire a chi poi dovrà decidere, e spesso aiuta le parti a valutare con realismo l’alternativa al negoziato.

In sintesi

  • Il limite temporale dell’art. 5-quater non è presidiato da sanzione: l’ordinanza tardiva, eseguita senza contestazioni, non è invalida.
  • Al primo incontro la regola è la partecipazione personale; la delega richiede giustificati motivi e la forma dell’art. 8, comma 4-bis, e va acquisita e verbalizzata dal mediatore.
  • Per chi non si presenta senza giustificato motivo, la sanzione dipende dalla data di instaurazione del giudizio: doppio del contributo unificato dopo il 28 febbraio 2023, somma pari al contributo prima.
  • La consulenza tecnica svolta in mediazione può entrare nel processo se le parti lo hanno convenuto: conviene raccogliere quel consenso al momento della nomina dell’esperto.

Domande frequenti

Il giudice può disporre la mediazione dopo la precisazione delle conclusioni?

Dal 25 gennaio 2025 l’art. 5-quater, comma 1, D.Lgs. 28/2010 indica come limite il momento in cui il giudice fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione; in precedenza il limite era la precisazione delle conclusioni. Secondo il Tribunale di Tivoli (sent. n. 1311/2026), che ha ritenuto l’ordinanza del 13 giugno 2025 successiva alla precisazione delle conclusioni ma anteriore alla decisione, il superamento di questo limite non è sanzionato: l’ordinanza eseguita dalle parti senza contestazioni resta valida.

Al primo incontro può partecipare l’avvocato al posto della parte?

Solo in presenza di giustificati motivi e con una delega conforme all’art. 8, commi 4 e 4-bis: atto a firma non autenticata, con gli estremi del documento di identità del delegante, consegnato per l’acquisizione agli atti della procedura. Il mediatore verifica l’identità dei partecipanti, la regolarità formale della delega e dei documenti, e dà atto a verbale dei poteri dichiarati; non valuta il fondamento dei motivi addotti dal delegante.

Quale sanzione rischia chi non partecipa senza giustificato motivo?

Nei giudizi instaurati dopo il 28 febbraio 2023 la condanna al doppio del contributo unificato (art. 12-bis, comma 2), oltre all’eventuale somma equitativa del comma 3. Nei giudizi pendenti a quella data si applica il previgente art. 8, comma 4-bis, con una somma pari al contributo unificato, in base all’art. 35, comma 1, del D.Lgs. 149/2022 (Cartabia).

Riferimenti: Trib. Tivoli, sent. n. 1311/2026 (in grado d’appello, R.G. 4457/2022, pubbl. 23/10/2026); Trib. Latina, sent. n. 1859/2026 (R.G. 3329/2022, pubbl. 21/10/2026); Trib. Nola, sent. n. 3536/2026; Trib. Catania, sent. n. 4689/2026; Trib. Velletri, sent. n. 2172/2026, testi consultati sulla Banca Dati di Merito; Cass. ord. n. 9608/2026 e n. 20992/2026 (massime CED). Norme: artt. 5-quater, 8 e 12-bis D.Lgs. 28/2010; artt. 35 e 41 D.Lgs. 149/2022 (Cartabia); art. 1 D.Lgs. 216/2024 (testi verificati su Normattiva il 28/10/2026).

Le pronunce citate sono consultabili, con massima e nota di raccordo, nell’Osservatorio Giurisprudenziale di Adierre Cameco. Questo contenuto ha finalità informative e non costituisce parere legale.

Avv. Marino Iannone, Responsabile scientifico, Adierre Cameco S.r.l.


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