Quando un intervento medico causa un danno, quando la cura non produce il risultato atteso, quando la fiducia nei confronti di un professionista sanitario si spezza, il conflitto che ne deriva è carico di sofferenza, frustrazione e senso di tradimento. Le controversie in materia di responsabilità medica e sanitaria sono tra le più delicate da affrontare, perché dietro il danno patrimoniale c’è sempre una storia personale di dolore.

La legge italiana -con l’art. 5 del D.Lgs. 28/2010, come modificato dal D.Lgs. 149/2022- ha inserito espressamente le controversie per “risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria” tra le materie soggette a mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità. Prima di potere intentare un giudizio per risarcimento del danno, è necessario tentare la mediazione.

La responsabilità medica non è limitata ai soli errori clamorosi. Rientra nella mediazione sanitaria qualsiasi controversia relativa a: errori diagnostici (mancata diagnosi, diagnosi tardiva, diagnosi errata che ha causato danno al paziente); errori terapeutici (scelta di una terapia sbagliata, dosaggi errati, omissione di cure necessarie); errori durante interventi chirurgici (lesioni a organi contigui, manomissioni, corpi estranei dimenticati); complicazioni post-operatorie non gestite correttamente; mancata informazione consapevole (il medico non ha informato il paziente dei rischi e delle alternative terapeutiche); infezioni ospedaliere e nosocomiali; danni derivanti da uso di farmaci e dispositivi medici difettosi. Non rientra nella responsabilità medica il semplice insuccesso di una cura, quando il medico ha agito secondo la lex artis, cioè secondo le regole della buona pratica medica che vigono nel momento dell’intervento.

La mediazione in materia di responsabilità medica e sanitaria ha vantaggi che il giudizio ordinario non può offrire: velocità (un processo civile per malasanità dura frequentemente 5-7 anni, la mediazione si conclude entro tre/sei mesi, per il paziente danneggiato che ha bisogno di risarcimento per le cure continuative, questa differenza è cruciale); confidenzialità assoluta (in mediazione, tutto ciò che è detto rimane riservato, senza possibilità che la discussione diventi notizia pubblica); accesso ai fatti senza le rigidezza del processo (paziente e professionista sanitario possono discutere apertamente della cartella clinica e dei protocolli seguiti); accordi che vanno oltre il denaro (spesso il paziente non cerca solo risarcimento economico, ma anche il riconoscimento della sofferenza patita e la garanzia che l’errore non si ripeterà).

Nel corso della mediazione, è frequente che la struttura sanitaria o il professionista siano coperti da assicurazione di responsabilità civile professionale. La mediazione consente che l’assicurazione partecipi attivamente alla ricerca dell’accordo — riducendo significativamente i tempi di negoziazione rispetto a un giudizio in cui l’assicuratore interviene solo tardivamente.

Adierre Cameco dispone di mediatori formati e specializzati nella complessità tecnica e umana delle controversie di responsabilità medica e sanitaria. I nostri mediatori operano con sensibilità verso il paziente danneggiato e con comprensione dei vincoli professionali e assicurativi che caratterizzano il lato del professionista o della struttura sanitaria. Siamo Organismo di Mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia.

È obbligatorio tentare la mediazione prima di citare in giudizio per responsabilità medica?

Sì. L’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 include il risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria tra le materie per cui l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Qual è il vantaggio della mediazione rispetto alla causa civile in questi casi?

La mediazione consente di ottenere una proposta di risoluzione in tempi rapidi e riservati, con il coinvolgimento diretto delle compagnie assicurative, evitando i costi e le lunghe tempistiche del giudizio civile e della consulenza tecnica d’ufficio.

Quanto dura il procedimento di mediazione per responsabilità medica e sanitaria?

Il procedimento ha una durata massima di tre mesi dal deposito della domanda (art. 6 D.Lgs. 28/2010), prorogabile di ulteriori tre mesi su accordo delle parti comunicato all’organismo prima della scadenza.

Cosa succede se il sanitario o la struttura non partecipano alla mediazione?

Ai sensi dell’art. 12-bis D.Lgs. 28/2010, la mancata partecipazione senza giustificato motivo è valutata dal giudice come argomento di prova nel giudizio successivo e comporta la condanna, a favore dell’Erario, al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.

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