La diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità è una ferita pubblica. Quando una notizia falsa o parziale su una persona, un’azienda o un professionista viene pubblicata da un giornale, da un sito di informazione, da una pagina di social media con responsabilità editoriale, o da qualsiasi mezzo di comunicazione di massa, il danno non è solo patrimoniale, è reputazionale. La vittima della diffamazione si trova improvvisamente con la propria immagine pubblica compromessa, spesso in modo irreversibile se non si interviene tempestivamente.
La legge italiana, con l’art. 5 del D.Lgs. 28/2010, come modificato dal D.Lgs. 149/2022, ha inserito espressamente le controversie per “diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità” tra le materie obbligatoriamente soggette a mediazione come condizione di procedibilità. Prima di ricorrere al giudice, le parti -il diffamato e il giornale, il publisher, o il responsabile della piattaforma digitale- devono tentare la mediazione.
Che cosa rientra in “diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità”?
L’espressione normativa copre: articoli di giornale contenenti affermazioni che ledono la reputazione di una persona fisica o giuridica; notizie pubblicate su siti di informazione online (anche se non “giornali” in senso stretto); titoli ingannevoli che, pur omettendo fatti falsi nel corpo dell’articolo, conducono il lettore a conclusioni diffamatorie; contenuti su social media e piattaforme digitali quando l’editore ha una responsabilità editoriale (es. pagina Facebook ufficiale di un’agenzia di stampa, profilo aziendale con contenuti editoriali); fotografie o immagini associate a testi che ne alterano il significato; fatti veri ma presentati in modo da creare un’impressione falsa o diffamatoria; omissioni significative che alterano il contesto di una storia (omissione per se diffamatoria). Rientra quindi sia la “stampa” tradizionale che i mezzi di pubblicità e comunicazione di massa contemporanei.
Come funziona la mediazione in un caso di diffamazione
Diversamente da un giudizio civile, in mediazione: il mediatore non decide se c’è diffamazione, il mediatore facilita il dialogo tra il diffamato e la redazione del giornale, del sito di informazione o della piattaforma (o il suo rappresentante legale). Lo scopo non è stabilire “chi ha ragione” dal punto di vista legale, ma trovare una soluzione che ripari al danno reputazionale.
Le soluzioni sono concrete e veloci
Un accordo in mediazione può includere: pubblicazione di una rettifica netta e trasparente; rimozione dell’articolo dalla versione online; scuse pubbliche o private (a seconda degli interessi delle parti); risarcimento economico del danno; impegno a implementare controlli redazionali più rigorosi. La riservatezza è assoluta: tutto ciò che accade in mediazione rimane confidenziale, non diventa oggetto di ulteriore polemica pubblica. I tempi sono brevissimi: mentre una causa per diffamazione dura 3-5 anni, una mediazione può concludersi in poche settimane. Per chi è stato danneggiato nella reputazione, questa rapidità è essenziale per limitare il danno.
L’importanza della rettifica e della tutela della reputazione
In Italia, la rettifica è uno dei rimedi più potenti contro la diffamazione. Una rettifica pubblicata dallo stesso giornale che ha commesso l’errore ha una forza riparatoria che nessuna sentenza può replicare perché raggiunge gli stessi lettori che hanno visto la notizia falsa. In mediazione, è possibile negoziare una rettifica che sia vera, equilibrata, e che ripristini la reputazione senza assumere un tono punitivo verso la testata o la piattaforma.
La prospettiva del giornale, del publisher e della piattaforma
Anche il giornale, il sito di informazione, il publisher e la piattaforma hanno interesse a risolvere rapidamente una controversia di diffamazione: rischio di condanna in giudizio (una sentenza che accerta la diffamazione espone all’editore risarcimenti talvolta molto elevati, oltre ai danni reputazionali per la testata stessa); costi legali (le cause di diffamazione sono complesse e lunghe); danno d’immagine (una lunga battaglia legale con lettori diffamati danneggia la credibilità della testata o della piattaforma). Per questo motivo, molti editori e gestori di piattaforme hanno interesse a risolvere in mediazione, a condizione che la soluzione sia equa e non comprometta l’indipendenza redazionale e la libertà di stampa.
Adierre Cameco: mediazione per controversie di stampa e comunicazione pubblica a Napoli e in Italia
Adierre Cameco opera come Organismo di Mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia nella gestione di controversie di diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità. I nostri mediatori comprendono la sensibilità della materia, sia la necessità di tutelare la reputazione del diffamato, sia i vincoli di libertà di stampa e indipendenza editoriale che caratterizzano i media contemporanei.
Sì. L’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 include il risarcimento del danno da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità tra le materie per cui l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
No. Rientrano nella materia anche i contenuti diffusi tramite testate giornalistiche online, radio, televisione, social media e altri mezzi di pubblicità e comunicazione di massa, oltre alla stampa tradizionale.
Il procedimento ha una durata massima di tre mesi dal deposito della domanda (art. 6 D.Lgs. 28/2010), prorogabile di ulteriori tre mesi su accordo delle parti comunicato all’organismo prima della scadenza.
Ai sensi dell’art. 12-bis D.Lgs. 28/2010, la mancata partecipazione senza giustificato motivo è valutata dal giudice come argomento di prova nel giudizio successivo e comporta la condanna, a favore dell’Erario, al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
