In breve. Per il Tribunale di Firenze (sentt. nn. 4545 e 4534/2026) la mediazione promossa da molti clienti attraverso un unico delegato, con tutte le parti assenti, non soddisfa la condizione di procedibilità: mancano i giustificati motivi richiesti dall’art. 8, comma 4, D.Lgs. 28/2010 e il verbale non documenta le verifiche del mediatore. La domanda è stata dichiarata improcedibile.
C’è un’immagine che riassume meglio di ogni massima le due sentenze del Tribunale di Firenze di inizio ottobre 2026: un tavolo di mediazione collegato in videoconferenza, una controparte che attende di capire con chi sta trattando e, dall’altra parte dello schermo, un solo delegato che parla a nome di ventisette persone (in un altro caso, sedici) che non sono lì. Ognuna con il proprio contratto, la propria storia con la banca, le proprie ragioni. Nessuna presente.
Con le sentenze n. 4534 del 7 ottobre e n. 4545 dell’8 ottobre 2026 il Tribunale ha dichiarato improcedibili entrambe le domande. Le ha decise un giudice che, a quanto riferiscono le stesse sentenze, si muove nel solco di un orientamento ormai consolidato presso quell’ufficio. Le decisioni meritano attenzione non tanto per l’esito, quanto per l’idea di mediazione che vi è sottesa.
Si media tra persone, non tra fascicoli
La regola è scritta con chiarezza nell’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 28/2010, nel testo vigente:
«Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.»
La presenza personale non è un omaggio alla forma. È la condizione perché la mediazione possa fare ciò che il processo non sa fare: spostare lo sguardo dalle posizioni dichiarate, cioè chi ha ragione e quanto spetta, agli interessi che quelle posizioni spesso nascondono. Il bisogno di chiudere una vicenda, il timore di un costo imprevisto, il desiderio di essere ascoltati, la convenienza di una soluzione rateale anziché di una sentenza da eseguire. Sono cose che un contratto non dice e che solo chi le vive può portare al tavolo.
Il Tribunale lo esprime con parole che vale la pena riportare: la presenza personale è il «presupposto fondamentale» per un confronto effettivo, e la mediazione non può risolversi in un «mero adempimento formale».
Quando la delega diventa uno schermo
La delega, dunque, è un’eccezione e richiede una ragione. Le sentenze spiegano perché, nei casi esaminati, quella ragione mancava.
- Non lo era la complessità tecnica della materia, perché l’apporto tecnico è già assicurato dal difensore, che in mediazione assiste la parte senza sostituirla.
- Non lo era la distanza: l’incontro si svolgeva in videoconferenza, cioè proprio nella modalità che consente a chiunque di partecipare da casa propria.
- Non lo erano giustificazioni identiche per tutti, come la «diversa geolocalizzazione dei clienti» o le difficoltà di accesso ai sistemi informatici: una ragione uguale per ventisette persone diverse somiglia più a una formula che a un impedimento.
Il nodo più profondo, però, è un altro. Richiamando Cass. n. 14676/2025, il giudice ricorda che il rappresentante deve conoscere in modo approfondito i fatti di ciascuna posizione. Un delegato che dichiara genericamente di conoscere «i fatti di causa per ogni singola posizione» rischia di diventare, scrive il Tribunale, un «mero filtro burocratico per un intero gruppo». In quella figura c’è il ritratto esatto della mediazione ridotta a passaggio obbligato: tutto è formalmente in ordine e nessuno, davvero, sta mediando.
Il verbale come racconto di ciò che è accaduto
C’è un passaggio che riguarda da vicino i mediatori e gli organismi. Il giudice osserva che nel verbale non c’era traccia della verifica, da parte del mediatore, delle peculiarità di ciascuna controversia, della conoscenza dei fatti in capo al delegato e dell’eventuale unicità del centro di interessi.
Si potrebbe leggere questo rilievo come un nuovo onere formale. Sarebbe una lettura riduttiva, e pericolosa: la legge vuole che il procedimento si svolga «senza formalità» (art. 8, comma 3) e che i suoi atti non vi siano soggetti (art. 3, comma 3). Il punto è un altro. Il mediatore che si adopera davvero perché le parti raggiungano un accordo (art. 8, comma 6) si accorge subito se dall’altra parte c’è una persona o un elenco. Il verbale non deve aggiungere solennità: deve raccontare con onestà che quella verifica c’è stata, posizione per posizione. Del resto l’art. 8, comma 4, già prevede che il mediatore, ove necessario, chieda alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dia atto a verbale.
Che cosa ci chiedono queste sentenze
- Alle parti, di riappropriarsi del proprio conflitto. Delegare tutto a un intermediario può sembrare comodo, ma significa rinunciare proprio all’occasione che la mediazione offre: dire la propria e ascoltare l’altro prima che un giudice decida per entrambi.
- Agli avvocati, di guardare alla mediazione come al primo luogo della strategia e non come all’ultimo adempimento prima della causa. Nei giudizi decisi il termine per mediare era già stato concesso: non ce n’è stato un secondo.
- Ai mediatori e agli organismi, di verbalizzare ciò che fanno quando verificano chi siede al tavolo e perché. Non per difendersi da un’eccezione, ma perché quella verifica è parte del loro mestiere.
Resta un interrogativo, che è giusto lasciare aperto: fin dove il rigore sulla presenza personale serve la mediazione, e da dove comincia invece a trasformarla in un terreno di eccezioni e preclusioni? Le sentenze fiorentine stanno dal lato giusto di questo confine perché chiedono più sostanza, non più carte. Spetterà alla giurisprudenza che verrà evitare che il principio venga applicato al contrario.
Domande frequenti
Si può delegare un’altra persona a partecipare alla mediazione?
Sì, ma solo in presenza di giustificati motivi. Il delegato deve conoscere i fatti e avere i poteri per definire la controversia; la delega va sottoscritta e deve riportare gli estremi del documento d’identità del delegante (art. 8, commi 4 e 4-bis, D.Lgs. 28/2010).
Una mediazione “di gruppo” con un unico delegato è valida?
Secondo il Tribunale di Firenze (sentt. 4545 e 4534/2026) no, se le parti sono tutte assenti senza giustificati motivi e il mediatore non verifica e verbalizza la conoscenza dei fatti di ciascuna posizione da parte del delegato.
Cosa succede se la mediazione non è valida?
La condizione di procedibilità non è soddisfatta e il giudice dichiara improcedibile la domanda, come avvenuto nei due casi fiorentini.
Per approfondire
- La sedia vuota: quanto costa non presentarsi in mediazione (e perché il prezzo più alto non è la sanzione)
- Quando è il giudice a dire «provate a parlarvi»: la mediazione demandata nella giurisprudenza di ottobre 2026
- La procura sostanziale alla mediazione delegata
- Osservatorio Giurisprudenziale di Adierre Cameco
Riferimenti: Trib. Firenze, Sez. III civ., sent. n. 4545/2026 (R.G. 9209/2025, pubbl. 08/10/2026) e sent. n. 4534/2026 (R.G. 9202/2025, pubbl. 07/10/2026), G.I. dott.ssa Michela Biggi – testo consultato sulla Banca Dati di Merito. Norme (testo vigente verificato su Normattiva): artt. 3, comma 3; 5, commi 1 e 2; 8, commi 3, 4, 4-bis e 6, D.Lgs. 28/2010. Precedente richiamato: Cass. n. 14676/2025.
Le pronunce citate sono consultabili, con massima e principio di diritto, nell’Osservatorio Giurisprudenziale di Adierre Cameco, riservato agli iscritti. Questo contenuto ha finalità informative e non costituisce parere legale. Vai all’Osservatorio
Avv. Marino Iannone – Responsabile Scientifico, Adierre Cameco S.r.l.
